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Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
(A.C. 1955 - Sezione 4)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Benefici fiscali).
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Benefici fiscali).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
*2. 2. Dussin.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
*2. 60. Costa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano ai proprietari di immobili locati che non abbiano registrato annualmente il contratto di locazione.
2. 40. Longhi, Lomaglio, Margiotta, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Marantelli, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.