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Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
...
(A.C. 1961 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA CAMERA IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008.
3. 1. Ciocchetti, Barbieri.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Per i candidati all'esame di Stato a conclusione dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla ammissione all'esame, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 3. Ciocchetti, Barbieri.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico dei candidati agli esami di Stato, le disposizioni vigenti in materia.
3. 4. Goisis.
Al comma 1, dopo le parole: dell'anno scolastico 2007-2008 aggiungere le seguenti:, nonché dell'anno scolastico 2008-2009.
3. 2. Goisis.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: , primo, secondo fino alla fine della lettera.
3. 50. Barbieri, Frassinetti, Bono, Garagnani, Goisis.