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Allegato B
Seduta n. 105 del 7/2/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
CAMPA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la scuola elementare Ugo Foscolo di Murano, nota isola del centro storico di Venezia, non riesce a reperire un supplente per coprire un posto d'insegnante resosi vacante per un periodo limitato. Ogni sforzo da parte del dirigente della scuola è risultato vano, nonostante si sia rivolto alla graduatoria nazionale;
la situazione ha assunto toni paradossali, al punto che lo stesso dirigente della scuola elementare ha lanciato, attraverso il giornale di Venezia Il Gazzettino, un appello rivolto a coloro che sono in possesso di diploma di maturità magistrale;
al dirigente, l'occasione è servita a mettere in luce l'inadeguatezza delle normative che regolano il reclutamento di personale insegnante per breve tempo, secondo le quali i responsabili delle scuole sono obbligati ad attingere alle graduatorie nazionali, con centinaia di dispendiose telefonate e di invii di telegrammi dalla Sicilia al Piemonte, con il risultato di ottenere decisi rifiuti. Per di più, in questo periodo dell'anno, le graduatorie sono esaurite e le nuove normative prevedono la possibilità di rifiutare la supplenza;
il problema sorto alle elementari di Murano di Venezia si verifica con frequenza in altre scuole -:
se siano previsti interventi o iniziative normative per rivedere il regolamento delle supplenze, rispettando però il diritto dei lavoratori che in questo caso devono sopportare un umiliante e gravoso stato di precariato, che le leggi dello Stato non prevedono in nessun altro caso;
se sia previsto di incentivare, con benefit di carriera o economici, le supplenze brevi praticate in luoghi disagiati, come nel caso di isole, località montane o comunque isolate.
(3-00607)
Interrogazione a risposta in Commissione:
UGGÈ e APREA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'assemblea ASAS Associazione Scuole Autonome di Sondrio, che rappresenta trentanove su quarantaquattro Istituzioni scolastiche della provincia, in una lettera indirizzata al Ministro in oggetto e ad altre cariche istituzionali, ha evidenziato la difficile situazione in cui versano le scuole della provincia di Sondrio;
il territorio della provincia di Sondrio è totalmente montano, il che crea notevoli disagi di mobilità per il personale, che è in larga misura precario;
vi è la necessità di ricorrere ad un elevato numero di sostituzioni per assicurare il servizio minimo, situazione che ha comportato e comporta impegni di spesa superiori alla media regionale e statisticamente individuabili anche nell'applicazione degli istituti previsti dalla legge n. 1204/71;
il budget assegnato alle istituzioni scolastiche si è rivelato insufficiente, con uno sforamento di 2 milioni di euro;
vi è l'assoluta impossibilità di assicurare il servizio in presenza delle norme previste dal regolamento n. 201/2000 e in applicazione del disposto che attribuisce doppio punteggio per le sedi di montagna -:
quali iniziative si intendano assumere per far fronte a questa situazione che è divenuta insostenibile e che lede la professionalità e la dignità degli insegnanti specie precari;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno considerare la specificità del territorio della provincia di Sondrio nei criteri di ripartizione delle risorse a livello regionale;
se non ritenga necessario il ripianamento delle somme anticipate a livello di Cassa dalle Istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze 2006 e l'assegnazione delle risorse necessarie per l'anno 2007, pena, l'interruzione del servizio;
se non ritenga di scorporare dal budget per le supplenze le somme impegnate per la sostituzione del personale assente seguito di fruizione degli istituti previsti dalla legge 1204/71;
se non ritenga necessaria ed improcrastinabile la radicale riforma del Regolamento delle supplenze, come da più parti sostenuto.
(5-00703)
Interrogazione a risposta scritta:
MANCINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge 3 maggio 1999 n. 124, contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha disposto, all'articolo 8, che: «il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato»; il secondo comma dello stesso articolo 8 stabilisce che il personale ATA, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data dell'entrata in vigore della presente legge» è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed «è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili»;
tale disposizione normativa ha riguardato circa 80.000 persone, che avrebbero dovuto essere inquadrate, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124, con il riconoscimento «ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza»;
nell'ottica del legislatore, quindi, il passaggio del predetto personale dagli enti locali allo Stato si configurava come una novatio soggettiva del rapporto di impiego del personale ATA stesso, tanto più che, sempre il secondo comma del citato articolo 8 garantisce anche il mantenimento della sede in fase di prima applicazione;
in deroga all'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 il ministero della pubblica istruzione ha emanato il decreto del 5 aprile del 2001 che ha recepito l'accordo tra ARAN e organizzazioni sindacali e ha previsto che i lavoratori in questione dovessero essere inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche del comparto scuola, con il criterio del cosiddetto «maturato economico» che tiene conto unicamente del trattamento economico in godimento al momento dell'inquadramento
nei ruoli del personale statale, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio;
come era facile prevedere l'applicazione di questo decreto ha provocato una consistente mole di ricorsi giudiziari per riaffermare il diritto dei lavoratori ATA al pieno riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica. In questi anni i giudici hanno emesso un copioso numero di sentenze positive per i lavoratori, ma poiché l'amministrazione ha sempre resistito, le azioni legali sono approdate in Cassazione ove, finalmente tutte le sezioni lavoro hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori. La giurisprudenza si è quindi espressa sostanzialmente in modo chiaro e univoco: tutte le sentenze della Corte di cassazione hanno infatti accolto i ricorsi proposti dai lavoratori e respinto quelli promossi dall'Avvocatura;
a fronte del riconoscimento dei diritti dei lavoratori da parte della Cassazione e della mancanza di difformità interpretative, che non giustificano quindi il ricorso all'interpretazione autentica, il Governo della passata legislatura, ha inserito nella Finanziaria 2006 il comma 218 dell'articolo 1. In base a tale disposizione si verranno a determinare gravi situazioni di disparità di trattamento tra soggetti ai quali continua ad applicarsi il regime convalidato e riconosciuto dalla giurisprudenza e soggetti che pur trovandosi nella medesima situazione di fatto, vedranno riconoscersi un trattamento deteriore in base alla nuova norma;
l'interrogante esprime il proprio dubbio, sostenuto in questo da numerose pronunce di giudici che nel frattempo hanno rinviato il giudizio di merito alla Corte costituzionale, sulla legittimità costituzionale del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 e ricorda che su questo argomento è stata già effettuata un'interrogazione al Senato di cui all'Atto n. 3-00144 della
seduta n. 38 pubblicato in data 26 settembre 2006 -:
se e come si intenda operare per eliminare le ingiuste disparità di trattamento economico-giuridico nei confronti del personale ATA e degli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali ai ruoli del personale statale, stabilite secondo l'interrogante in modo iniquo e maldestro dagli interventi legislativi della XIV legislatura.
(4-02491)