Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 105 del 7/2/2007
...
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VIII Commissione:
PEDULLI, MARIANI e BRANDOLINI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la Società ACEF Srl, in data 28 giugno 2002, ha presentato, ai sensi della legge n. 55 del 2002, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Ministero delle comunicazioni, al GRTN, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Forlì e al Comune di Ravenna, la documentazione relativa al progetto preliminare e allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto di centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 800 Mwe da ubicare a Durazzanino, in Comune di Forlì, nonché allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo alle opere connesse (elettrodotto e gasdotto);
il Comune di Forlì ha espresso, con delibera n. 113 del 29 luglio 2002, parere negativo motivato alla domanda presentata dalla ATEL Centrale elettrica Forlì Srl, in adesione al parere negativo espresso dalla Commissione consigliare preposta allo studio del progetto, stabilendo che il parere assuma i caratteri della definitività, chiudendo il procedimento amministrativo avviato;
la Provincia di Ravenna ha espresso, con delibera del Consiglio Provinciale n. 122 del 19 novembre 2002, parere negativo alla domanda presentata dalla ATEL Centrale elettrica Forlì Srl;
il Comune di Ravenna ha espresso, con delibera della Giunta Comunale, pratica n. 080306/04 prot. verb. n. 597, numero di registro 0534538, parere negativo alla domanda presentata dalla ATEL Centrale elettrica Forlì Srl;
la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso, con delibera del Consiglio Provinciale n. 89126 del 25 novembre 2004, parere negativo alla domanda presentata dalla ATEL Centrale elettrica Forlì Srl;
il Comune di Forlì ha, inoltre, inviato una nota, in data 5 febbraio 2004, al Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda l'intervento di Via Oraziana (allargamento e svincolo sulla strada statale 67 Ravegnana), con espresso parere negativo, in quanto detto allargamento rappresenta un'opera connessa alla costruzione della centrale;
la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 7132 del 26 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 817 del 1986 n. 349, in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, si è espressa nel definire il progetto non ambientalmente sostenibile, per le motivazioni contenute nella delibera stessa;
il progetto è all'esame della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero interrogato -:
se intenda attenersi pienamente e scrupolosamente ai pareri negativi espressi da tutti gli Enti locali interessati e chiamati a pronunciarsi, adoperandosi fattivamente e tempestivamente per chiudere in via definitiva la pratica.
(5-00676)
PICANO, AFFRONTI, DEL MESE, FABRIS, D'ELPIDIO, SATTA, GIUDITTA, CIOFFI, ADENTI, CAPOTOSTI, LI CAUSI, MORRONE, ROCCO PIGNATARO e PISACANE. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
durante la discussione dell'ultima finanziaria gli Onorevoli Picano ed altri presentarono un ordine del giorno, 9/1746-bis/246, che fu accolto dal Governo;
l'ordine del giorno impegnava il Governo ad adottare iniziative, anche normative, volte a reperire risorse necessarie per bonificare il sito di Cassino per completare l'opera di ricostruzione bellica;
la bonifica del sito favorirebbe l'utilizzazione della vecchia città di Cassino, inserita nella nuova, come parco della memoria e museo della guerra diventando così un luogo di interesse turistico internazionale -:
come il Governo intenda procedere per dare attuazione all'ordine del giorno approvato.
(5-00677)
ACERBO e CACCIARI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa risulta che il Ministro dell'ambiente onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, avrebbe inviato o sarebbe in procinto di inviare al Parlamento la proposta di nomina a Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise del dottor Giuseppe Rossi;
la nomina di Giuseppe Rossi appare una proposta adeguata alle esigenze dello storico Parco in quanto il dottor Rossi
Giuseppe oltre a essere nativo di quei luoghi è senz'altro una personalità di prestigio che già in precedenza si è occupato dell'Ente Parco, avendo ricoperto la carica di Direttore di Federparchi;
il dottor Giuseppe Rossi è una figura adeguata per conciliare le esigenze di tutela dello storico Parco con l'impegno di valorizzare e rilanciare il territorio;
risulta che la Regione Molise non abbia formalizzato ufficialmente l'intesa sulla proposta di nomina, mentre le altre due regioni sono favorevoli a tale indicazione -:
quali siano gli orientamenti del Ministro circa il completamento dell'iter della nomina di cui in premessa, anche con riferimento all'acquisizione dell'intesa con la Regione Molise.
(5-00678)
STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
alla luce della legislazione vigente, si stanno verificando incertezze applicative circa il regime di trasporto via mare di determinati materiali e, in particolare, di materiali contenenti amianto;
il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 265, comma 2, prevede che in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera i), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali;
in particolare i rifiuti pericolosi sono assimilabili alle merci pericolose;
lo stesso concetto di assimilazione, introdotto con decreto «Ronchi» (n. 22/97), viene oggi ribadito dal nuovo testo di riforma ambientale (decreto legislativo 152/06);
il decreto legislativo n. 152, che recepisce le più recenti direttive comunitarie, è il punto di riferimento normativo sui rifiuti;
il codice civile della Repubblica italiana al II capo (dell'applicazione della legge in generale) delle «disposizioni sulla legge in generale, all'articolo 15, prevede che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
nel rispetto del combinato degli articoli 193, comma 12, e 265, comma 2, del decreto legislativo n. 152, il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare e le relative operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, resta assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di merci pericolose in considerazione della prescritta assimilazione degli stessi rifiuti pericolosi a queste ultime e ciò, quanto meno, sino all'emanazione delle norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti;
lo stoccaggio dei rifiuti (rectius: dei rifiuti pericolosi) all'interno della suddetta area è ancora assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci (rectius: le merci pericolose) in attesa di essere imbarcate sulle navi;
il decreto 31 ottobre 1991, n. 459, articolo 7, comma 2, è superato dalla vigente legge quadro sui rifiuti (decreto legislativo n. 152/06) che assimila, limitatamente al trasporto via mare ed alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, ed in attesa dell'emanazione di specifiche norme regolamentari e tecniche, i rifiuti alle merci ed i rifiuti pericolosi alle merci pericolose;
il citato decreto n. 459 è superato perché la nuova legge (decreto legislativo n. 152 del 2006) regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore; ed è superato da un punto di vista tecnico in materia di merci pericolose in quanto abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, oltre a non essere applicabile al caso specifico perché si riferisce a rifiuti pericolosi;
occorre pertanto comprendere se, ad avviso del Ministro e dei competenti uffici del suo dicastero, il trasporto via mare di rifiuti sia assimilato alle merci e se, dunque, i trasporti di rifiuti pericolosi sopra richiamati siano effettuabili con navi omologate IMDG e senza le restrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 31 ottobre 1991, n. 459;
non risulta, inoltre, formalmente esplicitato se lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area portuale sia assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci pericolose in attesa di essere imbarcate sulle navi -:
se il Ministro intenda intervenire, per quanto di propria competenza, nei confronti della situazione evidenziata in premessa, con proprie iniziative normative o amministrative.
(5-00679)
ADOLFO e FORMISANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
con l'ordinanza n. 94/2003 del 13 agosto 2003, il Sindaco di Cassino ha chiesto alla società concessionaria della regione Campania per la gestione di un acquedotto:
a) di cessare immediatamente il prelievo di acqua dal fiume Gari in modo difforme da quanto autorizzato con il decreto ministeriale citato in premessa;
b) di consentire il monitoraggio autonomo della portata della captazione direttamente dalle bocche di presa;
c) di trasmettere immediatamente al comune di Cassino i dati relativi all'emungimento effettuato sul territorio comunale dal 1o agosto 2003 alla data odierna;
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ordinanza del 18 febbraio 2004, nell'accogliere una domanda cautelare, ha implicitamente riconosciuto la legittimità dell'intervento comunale «a tutela di esigenze contingibili ed urgenti legate all'emergenza igienico-sanitaria connessa alla contingente carenza idrica...»;
con il medesimo provvedimento interinale, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha chiarito che «le problematiche relative alla corretta entità del prelievo idrico debbono essere risolte dall'Autorità concedente»;
il Ministero dell'ambiente - Direzione per la tutela delle acque interne - ha tentato una mediazione tra le Amministrazioni coinvolte, convocando, con nota prot. n. 5377/TAI/DI/GRI del 24 giugno 2003, una riunione per il giorno 23 luglio 2003;
a tale riunione hanno partecipato i soli rappresentanti della regione Lazio e del Comune di Cassino;
anche alla successiva riunione dei 28 aprile 2004, alla quale sono stati convocati tutti gli enti interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio; regione Lazio; regione Campania, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri e Garigliano ed Enti Locali) per concludere l'Accordo di Programma imposto dall'articolo 17 legge 5 gennaio 1994, n. 36, risulta all'interrogante che si è dovuta registrare l'assenza dei soggetti maggiormente interessati, quali la regione Campania e l'Autorità di Bacino Liri Garigliano: anche in forza dell'impasse venutasi a creare, risulta all'interrogante che la società concessionaria continua a prelevare una quantità d'acqua superiore a quella a suo tempo assentita in via provvisoria;
in forza degli accertamenti tecnici a suo tempo compiuti dai competenti Enti, venne esclusa la possibilità di emungere dalla falda profonda (come, viceversa, previsto dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del 3 agosto 1968) e, con decreto ministeriale n. 11 del 10 gennaio 1990, venne rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori per la derivazione dell'acqua, con prelievo dalla fluenza superficiale del Gari di soli l/sec. 2973,77 anziché dei richiesti l/sec. 6000, «salva e riservata ogni decisione in ordine alla concessione di derivazione delle acque»;
la Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 2246 del 27 marzo 1990, espresse «parere favorevole, con le prescrizioni di cui ai considerato contenuti nel voto n. 2834 del 16 ottobre 1989 del Comitato tecnico consultivo regionale - 2a sezione, sul progetto di massima relativo alla captazione con prelievo superficiale della portata di 3000 l/sec.»;
infatti, il rappresentante dell'allora Cassa per il Mezzogiorno sottoscrisse, in data 9 aprile 1990, il «Foglio di condizioni» «per l'attingimento di l/sec. 2973,77 al fine dell'alimentazione dell'Acquedotto della Campania Occidentale»;
successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 148/33 del 10 dicembre 1990, il comune di Cassino approvò, per quanto di competenza, il progetto in questione, limitando a l/sec. 3000 la quantità di acqua da derivare dalle sorgenti del Gari, stabilendo, altresì, di approvare l'obbligo a carico della regione Campania di alimentare l'acquedotto cittadino «mediante la derivazione dalla vasca di riunione di Monte Trocchio di una portata di 200 l/sec. ...»;
dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, prima, e dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, poi, con decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 394 del 22 settembre 1992 la titolarità dell'autorizzazione provvisoria concessa con il decreto ministeriale n. 11 del 1990 fu attribuita alla regione Campania;
sia il Consorzio di Bonifica n. 9 «Valle del Liri» che l'Associazione ambientalista «Amici Rapido/Gari» hanno da sempre invitato il comune di Cassino ad attivarsi per scongiurare l'approvazione di un maggiore prelievo da parte della regione Campania;
la regione Lazio - Direzione Regionale Opere Pubbliche e Servizi per il territorio - Area 7 - Ufficio C4, con nota prot. n. 42468 del 29 luglio 2002, ha comunicato alla regione Campania di non poter autorizzare alcun aumento di prelievo idrico, stante la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le grandi derivazioni che comportano il trasferimento di acqua tra Regioni diverse, come quello richiesto;
la regione Campania nel corso della menzionata causa ha affermato che «a seguito di intervenute necessità idriche (in parte dovute anche alla frana del Sarno che ha danneggiato l'acquedotto del Serino) ha acquisito, così come risulta dal verbale del 14 luglio 1999, ai rappresentanti della regione Lazio intervenuti alla riunione, il parere favorevole al maggior prelievo di un quantitativo, in aggiunta a quello assentito di 800 l/sec.»;
a tale proposito si segnala però che i tecnici regionali non hanno il potere autorizzativo in questione;
il sindaco di Cassino, già con nota prot. n. 9169 del 23 aprile 2003, ha invitato la società concessionaria ad astenersi da prelievi non autorizzati onde evitare provvedimenti sanzionatori a tutela degli irreparabili danni ambientali provocati;
al fine di garantire la protezione ed un impiego sostenibile delle acque, è dovere dei soggetti istituzionali coinvolti di adottare misure idonee ad impedire il degrado delle risorse e dell'ambiente interessato ed a preservare le fonti di approvvigionamento dell'inquinamento e da un uso eccessivo e/o a fini meramente speculativi;
a tal proposito, i prelievi di acqua dai fiumi devono essere compatibili con il
minimo deflusso vitale e le legittime aspettative delle popolazioni locali;
in mancanza di diverse determinazioni dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano, deve essere ritenuto vincolante il limite precisato (l/sec. 2973,77) con il decreto ministeriale n. 11 del 10 gennaio 1990;
risulta all'interrogante che la regione Lazio - Dipartimento Territorio ha segnalato, con nota prot. n. 336 del 17 febbraio 2004, all'Autorità di Bacino Liri Garigliano il problema del superamento dei limiti dei prelievo effettuato dalla regione Campania, a mezzo del proprio concessionario, in quanto privo di titolo concessorio;
la suddetta Autorità di Bacino, con nota prot. n. 1370 del 1o marzo 2004, ha dato riscontro alla prodotta missiva limitandosi ad evidenziare che l'accertamento sui reali fabbisogni idrici non poteva essere espletato nell'assegnato termine di quindici giorni e che, in ogni caso, il problema del «trasferimento delle risorse idriche da Cassino alla regione Campania, coinvolgente un sistema Tecnico/Politico/Istituzionale alquanto articolato» doveva essere risolto in altre sedi;
il comune di Cassino, pur non essendo l'Ente competente al rilascio della concessione di derivazione, è in ogni caso tenuto:
a) a preservare quali-quantitativamente la risorsa evitando uno sfruttamento intensivo della stessa oltre il livello di ripristino e ricambio naturale che comporta un evidente pericolo di isterilimento del bene;
b) ad evitare l'aggravarsi dell'ingente danno ambientale che la diminuzione della risorsa idrica causa all'ecosistema locale e all'utenza interessata (imprese zootecniche, agricole e turistiche esistenti) anche mediante effetti indotti (si consideri che la diminuzione d'acqua rischia di indurre una selezione indiscriminata tra le attività economiche presenti sul territorio con scomparsa di quelle cosiddette marginali);
c) a scongiurare il pericolo che la riduzione dell'acqua disponibile sia di ostacolo alle attività produttive presenti sul territorio o allo sviluppo di nuove attività economiche e/o di impresa e determini una riduzione della ricchezza complessiva della comunità locale che, per un verso, si potrebbe tradurre in un impoverimento delle risorse finanziarie dell'ente locale e, per altro, potrebbe comportare un blocco allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale della stessa comunità;
tali obblighi a carico dell'Ente Locale sono stati espressamente riconosciuti nel corso della riunione tenutasi il 16 ottobre 2003 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione tutela acque interne;
anche la Commissione europea si è a vario titolo occupata della ripartizione delle risorse idriche, arrivando a stabilire che nei «costi delle risorse» ai fini della determinazione delle tariffe vadano ricompresi i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse (cfr. COM 2000,477);
il Parlamento europeo ed il Consiglio, con l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introducendo il principio generale del «recupero dei costi», con riferimento, appunto, ai costi ambientali e a quelli relativi alle risorse;
in ogni caso, l'attuale tariffa non tiene assolutamente conto dei cosiddetti «costi delle risorse», come sopra esplicitati, tanto da imporsi un inevitabile adeguamento che sia rispettoso del mutato assetto generale degli interessi in gioco -:
se non ritenga di intervenire in tempi rapidi al fine di ricondurre il prelievo alle condizioni previste dal decreto ministeriale e richieste dal comune di Cassino e per far effettuare un monitoraggio che riscontri la portata della captazione direttamente
dalle bocche di presa e sull'emungimento effettuato negli ultimi tre anni.
(5-00680)
MISITI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il nostro Paese ha aderito, con la gran parte dei paesi industrializzati, al protocollo di Kyoto impegnandosi a ridurre mediamente l'emissione di alcuni gas ad effetto serra e in primo luogo dell'anidride carbonica del 5 per cento entro il 2012;
fino ad oggi in Italia non ci sono state riduzioni, ma al contrario aumenti intorno al 9 per cento;
le regioni del Nord, comprese le due province autonome di Trento e Bolzano, in cui l'inquinamento dell'aria ha raggiunto livelli non più sopportabili, hanno disposto, con un provvedimento senza precedenti, per l'intera giornata di domenica 25 febbraio, il blocco del traffico veicolare per abbassare il livello di inquinanti nell'aria e soprattutto delle polveri sottili;
esiste un gap industriale tra le regioni del Nord, dove vi è una maggiore produzione di anidride carbonica, e le regioni del Sud, dove invece prevale la produzione di ossigeno -:
se il governo stia attuando un monitoraggio dei gas inquinanti per ogni regione d'Italia, alla luce dell'adempimento degli impegni di Kyoto, al fine di stabilire eventuali crediti ambientali a favore delle regioni non produttrici di CO2 in attesa di un'auspicabile delocalizzazione delle imprese da Nord verso aree meno industrializzate.
(5-00681)
FOTI e RAMPELLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere in quale stato si trovi l'istanza di sdemanializzazione del Rio Riello, località di Assarelli, nel comune di Piacenza, presentata dalla LG Immobiliare Srl (corrente in Piacenza, Via Piemonte 11), atteso che la stessa risulta agli interroganti essere stata inviata dall'Agenzia del demanio di Roma ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente, per l'espressione del dovuto parere.
(5-00682)
Interrogazioni a risposta scritta:
PELLEGRINO e FRANCESCATO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il ministero dell'ambiente, con decreto del 5 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana al n. 175 - serie generale - del 30 luglio 2003, ha dichiarato la zona «Oasi del Sele - Serre Persano» zona umida di importanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della cosiddetta Convenzione di Ramsar (ratificata dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);
il citato decreto ministeriale sottolinea che la zona umida in parola ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna (presenza della lontra), e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografia;
l'area in questione è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della citata direttiva comunitaria 79/409 ed è stata proposta dalla Regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, quale sito di importanza comunitaria (SIC) - codice IT 8050021 - nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly»;
la gestione della «Oasi del Sele - Serre Persano» è stata affidata al WWF Italia dal 1981;
l'area individuata è sottoposta a vincolo paesaggistico (decreto Ronchey), ed è
nella zona di protezione speciale (ZPS) istituita dalla regione Campania nel 1977;
il sito, inoltre, è distante poche centinaia di metri dal nascente Campo da Golf, per il quale sono previsti finanziamenti anche comunitari di 6.000.000,00 euro, per un investimento complessivo di circa 30.000.000,00 di euro che costituisce un progetto di rilievo internazionale, di notevolissime ricadute occupazionali, che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato dalla realizzazione della discarica stante anche la già formalizzata rinuncia da parte dei finanziatori privati, italiani e stranieri;
nelle immediate vicinanze del sito in parola è ubicata l'area PIP (piano insediamento produttivo) comunale ecocompatibile (fornita anche di collettore), già infrastrutturata con una spesa di circa 3.000.000,00 di euro ed i cui lotti sono stati già completamente assegnati, la cui destinazione agro-alimentare ed artigianale verrebbe irrimediabilmente stravolta dall'adiacenza della discarica;
l'area prescelta ha una particolare vocazione all'agricoltura di qualità considerato che è dedita, tra l'altro, alla produzione di olio d'oliva «DOP Colline Salernitane» ed alla lavorazione dei prodotti lattiera-caseario, tant'è che risultano insediati nella zona Valle della Masseria - Pagliarone ben otto caseifici che hanno conquistato fette di mercato anche a livello europeo e che costituiscono l'ossatura dell'economia serrese;
il comune di Serre ha già ospitato in località Macchia Soprana una discarica sovracomunale attualmente chiusa per esaurimento della stessa ed in gestione post-mortem attraverso un protocollo d'intesa con la Provincia di Salerno;
la discarica de quo risulta inserita nell'elenco dei siti regionali da bonificare in considerazione del pericolo di grave inquinamento da essa derivante, come accertato dall'ARPAC, considerata anche la vicinanza del bacino idrografico del fiume Sele;
l'eventuale realizzazione della discarica in località Valle della Masseria determinerebbe, unitamente alle discariche già esistenti sul territorio in località Macchia Soprana e Basso dell'Olmo del comune di Campagna, site a poche centinaia di metri, un carico ambientale insostenibile per il territorio con inevitabili conseguenze sulle attività economiche presenti in zona, sui progetti di valenza provinciale e regionale già in fase di avanzata realizzazione, sulla salute dei cittadini residenti nell'area, sul fragile ecosistema del fiume Sele -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e, se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione valutando le motivazioni per le quali l'attenzione del Commissariato di Governo si sia concentrata esclusivamente sul sito di Valle della Masseria, località Serre, mentre si ha notizia di diversi siti idonei in provincia di Salerno, ancorché da adeguare, i quali corrisponderebbero ai requisiti di capacità ricercati, ma non aventi le motivazioni ostative citate, oltreché fuori da aree protette e non d'interesse comunitario.
(4-02492)
MELLANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
un sistema di dissuasione elettrica per piccioni collocato su un cornicione di Palazzo Chiericati, uno dei più frequentati musei di Vicenza, si è trasformato in una trappola mortale per decine di uccelli migratori, i cui corpicini folgorati sono finiti ai piedi di quanti si trovavano a passare nel perimetro dell'edificio;
tale avvenimento è stato riportato dai volontari della Lac (Lega Abolizione Caccia), che, dopo un primo sopralluogo sul cornicione, nel corso del quale sono stati ritrovati 78 uccelli morti, tra cui 40 rondini; tornati sul posto insieme ai tecnici della ditta che ha realizzato il dissuasore, scoprendo alcune irregolarità di funzionamento della taratura del sistema;
parti dell'apparecchiatura sono state sostituite, ma questo non cancella le ragioni della protesta per la carneficina di decine di uccelli appartenenti anche a specie protette;
molti degli uccelli ritrovati avevano le zampette praticamente saldate, a causa della scossa elettrica, allo stesso filo metallico;
i volontari delle associazioni animaliste hanno annunciato l'intenzione di denunciare il fatto alla magistratura per appurare eventuali responsabilità e nel contempo hanno chiesto all'amministrazione municipale di spegnere l'impianto -:
se il Governo non ritenga opportuno bandire strumenti dissuasori nei confronti degli uccelli come quello illustrato in premessa, in quanto assolutamente non selettivi con il conseguente rischio di arrecare un ulteriore danno a specie già minacciate dall'estinzione.
(4-02501)