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Allegato B
Seduta n. 105 del 7/2/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
MARCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria 2007 ha determinato significative e positive innovazioni per quanto concerne il patto di stabilità interno;
la scelta di basare tale patto sui saldi finanziari, abbandonando il criterio dei tetti di spesa, insieme a nuovi spazi di autonomia fiscale sono i principali elementi innovativi;
la legge finanziaria 2007 permette di dare più flessibilità alla gestione degli Enti Locali, di mettere a disposizione più strumenti
per il reperimento delle risorse, di dare l'avvio alla compartecipazione dinamica dell'IRPEF, introduce le tasse di scopo e sostiene finanziariamente i piccoli Comuni;
con la legge finanziaria 2007 si chiede agli Enti Locali di contribuire al risanamento della finanza pubblica responsabilizzando gli amministratori sia sul fronte della spesa che su quello delle entrate e proponendo agli Enti Locali un protagonismo nuovo per un risanamento duraturo;
contemporaneamente a questi aspetti positivi, va altresì evidenziato che alcuni effetti delle complesse norme che definiscono i meccanismi del nuovo patto di stabilità interno suscitano quanto meno perplessità e si prestano a rilievi che vanno considerati con attenzione;
in particolare va esaminato il comma 681 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che impone ad ogni ente locale di conseguire, per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, un saldo finanziario, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c);
il livello del miglioramento da conseguire è pertanto stabilito dalla somma di coefficienti relativi ai saldi di cassa del periodo 2003-2005, nel caso tali saldi siano negativi, e alla spesa corrente in termini di cassa negli stessi anni;
per il primo coefficiente il comma 678 rinvia al comma 680, in base al quale il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Sempre il comma 680 precisa altresì che nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti;
quest'ultimo aspetto determina un saldo negativo più elevato per i Comuni che hanno avuto un maggior livello di indebitamento;
paradossalmente però il meccanismo nel suo complesso penalizza gli enti più virtuosi, a minor livello di indebitamento;
avendo un saldo positivo o negativo in misura modesta, che va comunque migliorato negli anni 2007, 2008 e 2009 non considerando nelle entrate quelle derivanti da riscossione di crediti e nelle spese quelle derivanti dalla concessione di crediti (comma 683), si trovano nella condizione di non poter accendere mutui, se non in misura molto contenuta. È invece possibile per gli Enti a più elevato indebitamento continuare ad accendere mutui, seppur in misura minore rispetto al triennio 2003-2005;
per gli Enti in esame è poi altresì penalizzante non poter utilizzare l'avanzo di amministrazione ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;
si ritiene pertanto necessario intervenire per correggere effetti distorsivi dell'innovazione normativa, positiva in termini di principio, introdotta dalla legge finanziaria 2007;
a tal fine è interessante valutare il comma 679, richiamato dallo stesso comma 681, laddove prevede che la misura del miglioramento dei saldi sia determinata ai sensi del comma 678, lettera e), ovvero del comma 679;
il comma 679 stabilisce che nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle Commissioni di crediti risulti superiore all'8 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale;
si è pertanto inteso mettere un tetto al miglioramento per i Commi che avrebbero
dovuto fare un intervento di contenimento della spesa molto elevato (o quantomeno avere un livello molto elevato di miglioramento da conseguito in rapporto alla spesa (2003-2005);
è opportuno valutare un meccanismo simile anche per i Comuni più virtuosi, sulla base del quale non richiedere miglioramenti, o richiederne in misura più contenuta, agli Enti che hanno un saldo di cassa positivo o negativo al di sotto di una determinata soglia, ai sensi della lettera a) del comma 678 e, comunque, per gli stessi Enti permettere un livello di indebitamento rapportato alla consistenza delle entrate correnti -:
se il Ministro dell'economia e delle finanze condivida le valutazioni sopra esposte e quali iniziative intenda adottare al riguardo.
(5-00672)
PERETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori» da destinare all'adozione di interventi per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;
con decreto ministeriale del 15 marzo 2004 il Ministero dell'interno ha adottato il regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo e con successivo decreto 13 dicembre 2004 ha individuato i progetti ammessi al Fondo suddetto;
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007 (Tabella 8), allegato al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, è contenuto, in applicazione dell'articolo 18 della legge n. 267 del 23 dicembre 2005 sulla gestione dei residui, il capitolo 7248 relativo al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori con stanziamento di cassa pari a zero;
lo stesso articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualificava urgenti le misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico da adottare nelle isole minori;
la mancanza di disponibilità di cassa al Fondo suddetto causa notevoli difficoltà agli enti locali interessati e ammessi ai finanziamenti, soprattutto in relazione ai pagamenti degli interventi già avviati o in fase di ultimazione -:
se non ritenga necessario disporre tempestivamente la disponibilità di cassa per il capitolo 7248 contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007 (Tabella 8), al fine di consentire almeno i pagamenti per le opere realizzate in attuazione delle misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.
(5-00673)
GARAVAGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'11 e il 12 gennaio 2007 presso la Scuola della Pubblica Amministrazione di Caserta è stato organizzato il vertice di Caserta, una sorta di «conclave» fra i componenti del Governo e i leader della coalizione per discutere i temi da inserire nell'agenda del Governo;
tale tipologia di «summit» straordinario presso la Reggia di Caserta appare una novità, in precedenza non adottata dagli altri Governi;
il Governo per riunirsi ha a disposizione gli uffici e le sale di Palazzo Chigi, la cui funzionalità già grava per oneri sul bilancio della medesima Presidenza;
una riunione a Caserta di tale portata ha comportato spostamenti di risorse umano con ulteriori costi straordinari;
le disposizioni della legge finanziaria, per l'anno 2007 prevedono norme restrittive per tagliare la spesa corrente di ogni amministrazione centrale, nonché la spesa degli enti locali e territoriali;
già il Governo Prodi al momento del suo insediamento, si è distinto per l'aumento del numero di ministri e Sottosegretari, aggravando di ulteriori oneri la finanza pubblica;
l'evento di Caserta sembra essere ispirato alla stessa politica di «mancato rigore» nell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche prelevate dalle tasche dei contribuenti in misura maggiore, proprio a causa dei provvedimenti legislativi adottati fino ad oggi dal Governo Prodi -:
quale sia stato il costo per la realizzazione del vertice di Caserta e se i relativi oneri debbano essere posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(5-00674)
D'ELPIDIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Unione europea ha varato il Regolamento (CE) n. 2204/2002 con il quale elenca - articolo 2, lettera f) - quali sono le categorie dei lavoratori svantaggiati e stabilisce che gli incentivi tesi alle assunzioni di tali lavoratori sono estranei al concetto di «aiuto di Stato» e, quindi, fuori dalla regola de minimis;
l'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 ha previsto incentivi per le assunzioni di L.S.U. e disabili (2 categorie di «lavoratori» che il Regolamento CE n. 2204/2002 definisce «svantaggiati») e, correttamente, non ha previsto la regola de minimis;
la medesima disposizione prevede che gli incentivi alle assunzioni vengano attribuiti nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE;
la legge n. 80 del 2005 ha, addirittura, esteso i benefici di cui al predetto Regolamento Comunitario alle assunzioni fatte nel Mezzogiorno anche se non ci si trova in presenza di lavoratori svantaggiati. L'Unione europea (Decisione n. 4675 del 7 dicembre 2005) ha autorizzato l'adozione dei benefici previsti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 anche a queste tipologie di assunzioni, per cui si dà il caso che vi siano assunzioni di lavoratori ordinari che beneficiano degli incentivi senza limitazione alcuna e, al contrario, i benefici relativi alle assunzioni di lavoratori svantaggiati sono limitati alla regola de minimis;
nonostante quanto sopra riportato, l'Agenzia delle Entrate, «interpretando» la norma di cui sopra con la circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003, ha affermato che «senza dubbio» a tale norma va applicata la regola de minimis, poiché tali incentivi sono assoggettati a tale limitazione perché aiuti alle imprese (quindi suscettibili di falsare la concorrenza) e non ai lavoratori;
questa interpretazione ha provocato due conseguenze:
1) i fondi stanziati dal CIPE sono stati erogati dall'Agenzia delle Entrate con il predetto limite e, quindi, rimangono «fermi» sul capitale di bilancio e non generano nuove assunzioni;
2) le aziende hanno dei seri problemi di bilancio e i Revisori, che devono certificare i bilanci e controfirmare le dichiarazioni fiscali, si trovano di fronte al grave dilemma tra il disapplicare la norma europea o applicarla, con il rischio che l'Agenzia delle Entrate, controllando le dichiarazioni, faccia rilievi di natura sia fiscale che penale coinvolgendo anche i Revisori/Sindaci;
su questo argomento è già intervenuta la Camera dei Deputati che ha approvato, con parere favorevole del Governo, due Ordini dei giorno (21 giugno 2005 e 21 settembre 2006) con i quali ha invitato il Governo «a rimuovere gli effetti dannosi della Circolare n. 11/E/03» ed a
far sì che gli incentivi vengano goduti in maniera piena così come previsto del Regolamento (CE) n. 2204/2002;
in sede di legge Finanziaria (A.C. n. 1746-bis/A) - articolo 18, 1o comma, lettera e) - vengono previsti incentivi per favorire le assunzioni di una nuova categoria di lavoratori svantaggiati - aree «NUTS II» - ove è anormalmente alto il tasso di disoccupazione femminile e, quindi, tali incentivi, correttamente, sono assoggettati al Regolamento (CE) n. 2204/2002 e non viene richiamata la regola de minimis, mentre non sono previste misure per sanare la situazione sopra indicata;
in compenso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno apportato un emendamento alla legge Finanziaria (A.C. n. 1746-bis/A) con il quale, con norma di interpretazione autentica, si sopperiva alla inerzia dei Governo. La problematica - dare una possibilità di lavoro a circa 150.000 disoccupati di lunga durata e disabili residenti nel Sud - era tanto sentita che il Relatore della Finanziaria alla Camera ha fatto proprio l'emendamento (n. 18.600) poiché il Governo aveva assicurato che gli emendamenti fatti propri dal Relatore sarebbero stati recepiti, automaticamente, nel maxi emendamento in sede di fiducia;
nonostante le assicurazioni del Governo, l'emendamento n. 18.600 non è stato recepito e quindi non appare nel testo definitivo della legge Finanziarla (comma 266) -:
quali iniziative e interventi immediati intenda attivare il Ministro affinché venga sanata la situazione sopra indicata, alla luce di quanto esposto precedentemente, e quale tipo di provvedimento intenda adottare.
(5-00675)
Interrogazione a risposta in Commissione:
TOLOTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate della Sardegna interpreti la circolare 21/E del 13 maggio 2005 ritenendo che non debbano essere inclusi nell'ambito di esenzione IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 6, gli introiti derivanti dall'utilizzo degli apparecchi di cui all'ex comma 6 (oggi comma 5) dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. e successive modificazioni (si tratta degli apparecchi automatici con vincita in denaro, denominati new slot);
sul resto del territorio nazionale, invece, le Agenzie delle Entrate riconoscono l'esenzione IVA agli introiti derivanti dall'utilizzo di apparecchi appartenenti alla medesima categoria (ex comma 6, oggi comma 5) -:
se al Ministro risulti una tale situazione;
se ritenga appropriata l'interpretazione della Direzione della Agenzia Regionale delle Entrate della Sardegna e, in caso contrario, se intenda richiamare tale Direzione ad una interpretazione in linea con quella applicata sul resto del territorio nazionale.
(5-00693)
Interrogazione a risposta scritta:
CODURELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 2006) prevede contributi e varie agevolazioni per chi rottama la propria autovettura e ne acquista una nuova immatricolata come «euro 4» e «euro 5» (articolo 1, commi da 224 a 231);
in particolare il comma 226 prevede che «il contributo di 800 euro di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia»;
le norme in questione non sembrano prevedere esplicitamente l'estensione del
beneficio, qualora l'autovettura rottamata sia in comproprietà tra parenti anche di primo grado ma non conviventi, a favore di uno dei comproprietari dell'autovettura rottamata acquirente di un autovettura nuova -:
se le norme citate si applichino anche alla fattispecie richiamata e, qualora così non fosse, quali iniziative normative intenda assumere il Governo per estendere i predetti benefici a tale fattispecie.
(4-02489)