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Allegato A
Seduta n. 105 del 7/2/2007
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(Sezione 8 - Problematiche connesse al pagamento del canone di abbonamento TV nell'ambito del rinnovo del contratto di servizio della RAI)
MARONI, CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, COTA, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO e STUCCHI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il pagamento del canone d'abbonamento è stato istituito da un regio decreto quando ancora non esisteva la televisione. È dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi tv, indipendentemente dai programmi ricevuti. La Corte costituzionale nel 2002 gli ha riconosciuto la natura sostanziale di imposta, per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato. Quindi, il canone di abbonamento è da riconoscere in forza della mera detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne venga fatto o delle trasmissioni seguite o che per motivi orografici non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
per l'abbonato che non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, ricevere il segnale, ma continui a detenere l'apparecchio televisivo, il comando generale della guardia di finanza ha evidenziato che: 1) l'attività di suggellamento dei congegni televisivi è una misura finalizzata ad esentare i soggetti tenuti al pagamento del canone. Si tratta, quindi, di una particolare procedura che viene adottata su formale richiesta degli utenti che non intendano più corrispondere il canone di abbonamento, pur continuando a detenere l'apparecchio radiotelevisivo, però senza utilizzarlo. In tali casi, la disdetta dell'abbonamento viene comunicata «all'agenzia delle entrate - ufficio Torino 1 - S.a.t. Sportello abbonamenti tv - casella postale 22 - 10121 Torino», specificando che l'utente intende far suggellare il proprio televisore ed allegando a tal fine una ricevuta di versamento di euro 5,16 a titolo di rimborso spese; 2) l'amministrazione finanziaria, qualora non vi provveda direttamente, può interessare i reparti del corpo che procedono materialmente ad eseguire le operazioni presso i soggetti interessati;
chi ha fatto regolare disdetta del canone nei confronti dello Stato e continua a detenere un apparecchio atto alla ricezione ha un solo obbligo: mettere a disposizione dei funzionari della guardia di finanza il vecchio televisore per l'operazione di suggellamento;
sono migliaia le segnalazioni di cittadini che lamentano continue angherie,
intimidazioni, violazioni della privacy e, in alcuni casi, vere e proprie persecuzioni da parte dello Sportello abbonamenti tv nei confronti di coloro che non sono possessori del televisore o che l'hanno ceduto a terzi, segnalandolo alla Rai, o che hanno fatto regolare disdetta. Al riguardo l'agenzia delle entrate ha fatto presente che «ha provveduto più volte a sensibilizzare le competenti strutture Rai circa la necessità di utilizzare nelle comunicazioni indirizzate ai cittadini un linguaggio conforme a standard di civiltà giuridica»;
la Rai si avvale, nell'attività di contrasto all'evasione del canone tv, di «agenti» (comunemente conosciuti come «ispettori Rai»), che informano i potenziali utenti televisivi degli obblighi connessi alla detenzione di un televisore. La convenzione, che regola i rapporti tra la Rai e l'agenzia delle entrate per la gestione del canone di abbonamento televisivo, non prevede, neppure implicitamente, la possibilità per Rai (responsabile del trattamento dei dati personali nominato dallo Sportello abbonamenti tv - agenzia delle entrate - titolare del trattamento) di avvalersi dell'opera di «agenti», cui sono trasmessi dati di rilevante interesse pubblico (le liste anagrafiche comprensive dello stato di famiglia), raccolti presso i comuni da un soggetto pubblico (lo Sportello abbonamenti tv) e trasmessi da quest'ultimo esclusivamente alla Rai per lo svolgimento delle attività previste in convenzione;
pertanto, la comunicazione delle citate liste anagrafiche, da parte di un soggetto pubblico (lo Sportello abbonamenti tv, che le ha acquisite dai comuni), per il tramite della Rai, a soggetti privati (gli agenti) incorre nella violazione della normativa sulla comunicazione di dati personali da soggetti pubblici e/o privati verso altri soggetti privati (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), violazione ancora più grave se si tiene conto della circostanza che si tratta di dati di rilevante interesse pubblico e del fatto che la convenzione non autorizza in alcun modo la Rai all'impiego di agenti; peraltro, i suddetti agenti, nominati dalla Rai «incaricati» del trattamento di dati personali in assenza di una norma della convenzione attributiva di tale potere, sono dei lavoratori autonomi, pagati a provvigione, che non operano sotto la diretta autorità del responsabile, e a cui la Rai, per la natura stessa della loro attività, non può impartire istruzioni, in violazione dell'articolo 30 del suddetto decreto legislativo;
a coloro che hanno cambiato residenza o domicilio e che non risultano sottoscrittori di un abbonamento alla Rai o che hanno effettuato regolare disdetta, capita sempre più spesso di imbattersi in falsi «ispettori» Rai che tentano di far firmare un impegno alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento Rai. In sede contrattuale gli «ispettori» (si tratta di incaricati con contratto di agenzia) sarebbero vincolati a tenere un comportamento irreprensibile, in particolare per quanto riguarda la corretta esposizione della normativa di legge relativa agli abbonamenti televisivi;
la Rai, nell'attività di contrasto all'evasione del canone tv, utilizza, all'insaputa dell'agenzia delle entrate ed in palese violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, archivi riservati (abbonati a Sky, nominativi acquisiti da rivenditori e riparatori tv, collaboratori Rai, acquirenti di beni tramite televendite ed altri) di sicuri possessori di apparecchi televisivi e, di fronte alle richieste di accesso esercitate dagli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occulta deliberatamente l'esistenza dei suddetti archivi, facendo riferimento all'utilizzazione di non meglio precisati «pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque»;
un alto dirigente dell'azienda direttamente competente sulla materia è incorso in una condanna penale per violazioni connesse alla gestione del canone di abbonamento e la Rai ha confermato il suddetto dirigente nel suo incarico, nonostante
l'intervenuta condanna penale. Agli interroganti non risulta che delle suddette circostanze sia stata informata l'amministrazione finanziaria -:
se, considerata la gravità della situazione, in sede di rinnovo del contratto di servizio 2007-2009, il Ministro interrogato non intenda ripristinare la legalità e tutelare il diritto dei consumatori.
(3-00596)
(6 febbraio 2007)