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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
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(A.C. 1780 - Sezione 2)
QUESTIONE SOSPENSIVA
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame interviene a sospendere e a modificare le disposizioni di alcuni dei decreti legislativi adottati in attuazione delle delega conferita con la legge 25 luglio 2005, n. 150 di riforma dell'Ordinamento giudiziario;
il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, relativo alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, il decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, riguardante gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicabilità, il decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, contenente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, la progressione economica e delle funzioni, sono efficaci rispettivamente dal 18 giugno, dal 19 giugno e dal 28 luglio del corrente anno;
come considerazione di carattere generale non può che manifestarsi perplessità a fronte di tale metodo di legiferare da parte del Governo, posto che si è scelto di intervenire a modificare provvedimenti normativi appena licenziati ovvero, come nel caso di specie, appena entrati in vigore, e ribadire lo sconcerto che simile iniziativa legislativa suscita,
contraria in primis al principio basilare di certezza del diritto, auspicabile soprattutto in sede di normazione;
la giustificazione addotta di non voler provocare i danni irreversibili che potrebbero seguire all'entrata in vigore delle nuove norme dell'ordinamento giudiziario, sembra in realtà determinata dalla volontà di assecondare le critiche che sono venute da una parte di coloro cui la riforma era indirizzata;
tale considerazione sembra venir suffragata anche dal fatto che in merito ai primi due decreti legislativi sopra citati vengono disposte limitate modifiche, mentre viene sancita la sospensione sino al 31 luglio 2007 dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, circa la cosiddetta separazione delle funzioni;
la decisione di procedere a suddetta sospensione di efficacia, si pone in contrasto anche con quanto ha statuito il Consiglio Superiore della magistratura nella delibera approvata il 12 ottobre scorso, con cui è stato dato concretamente impulso alla procedura di scelta dei magistrati, tra funzione di giudice e funzione di pubblico ministero, da attuare entro il prossimo 28 ottobre, per cui viene meno un consistente motivo addotto dal Governo per suffragare la necessità della sospensione degli effetti del decreto;
prima di procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di riscontrare la reale necessità di sospendere l'efficacia del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per un notevole lasso di tempo, si dovrebbe valutare adeguatamente la sussistenza degli aspetti problematici legati alla separazione delle funzioni, riguardanti in particolare il regime transitorio per il passaggio nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa dei magistrati attualmente in servizio,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1780, prima di tre mesi, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di effettuare un'approfondita indagine sugli effetti ad oggi prodotti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e ponderare se esistano effettivamente le difficoltà applicative che hanno portato all'adozione del disegno di legge di sospensione del citato decreto legislativo.
n. 1. Lussana.