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Allegato A
Seduta n. 57 del 23/10/2006
...
(A.C. 1780 - Sezione 7)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
1. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
Sopprimere il comma 1.
4. 2. Costa.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino al 31 luglio 2007 si applicano, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, previgenti.
4. 5. Mazzoni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino al 31 luglio 2007 le materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, a cui si fa espresso rinvio.
4. 1. Pecorella.
Al comma 1, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: si applicano.
4. 150. Costa
Al comma 1, sopprimere le parole da:, nonché le altre fino alla fine del comma.
4. 6. Mazzoni.