Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 83 del 6/12/2006
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIORI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
è annunciata per la prima decade di dicembre una nuova fase di cassa integrazione per 70 dipendenti della Richard Ginori, tradizionale azienda di Sesto Fiorentino (Firenze), che ha già provveduto recentemente a ricorrere a 107 casse integrazioni per altrettanti lavoratori;
la nuova proprietà ha previsto un concreto piano di rilancio che evidentemente trova difficoltà sul piano finanziario non mancando all'azienda stessa significative commesse -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere in merito onde garantire i livelli occupazionali della Richard Ginori di Sesto Fiorentino.
(4-01872)
SMERIGLIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro per le politiche per la famiglia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da molti anni le famiglie e le associazioni dei giovani disabili psichici richiedono una seria e concreta applicazione della legge n. 68 del 1999 per il collocamento mirato dei disabili negli enti pubblici e nelle aziende private, tramite specifici tirocini;
più volte vi sono stati, negli anni passati, impegni al fine di rendere stabile la condizione lavorativa degli stessi che svolgono tirocini presso la pubblica amministrazione;
questi giovani, che hanno dimostrato di potersi inserire con profitto in un ambiente di lavoro, vivono una condizione di totale precarietà in quanto non hanno alcuna garanzia di uno stabile inserimento in un posto di lavoro e non percepiscono alcuna retribuzione;
ad esempio all'Adisu (agenzia per il diritto agli studi universitari) della Regione Lazio, tre lavoratori disabili che, da un lungo periodo, stanno svolgendo il loro tirocinio presso vari uffici, con piena soddisfazione dei colleghi e degli stessi organi dirigenti dell'Ente, rischiano attualmente di essere allontanati dal loro posto di lavoro senza prospettive di inserimento;
tutto ciò nonostante gli stessi abbiano maturato da tempo le condizioni previste dalla legge (articolo 11 della legge n. 68 del 1999 e dalla legge regionale n. 19 del 2003) per permettere l'avvio all'assunzione;
la stessa situazione stanno vivendo sei lavoratori disabili che in questi ultimi anni hanno svolto, in periodi diversi, lunghi periodi di tirocinio presso il Ministero della giustizia (in particolare i dipartimenti Amministrazione penitenziaria e Giustizia minorile);
tutto ciò, come denuncia il comitato dei genitori dei giovani disabili psichici, rischia di generare enormi problemi a questi giovani lavoratori che, nonostante l'impegno, si troveranno ad essere nuovamente emarginati -:
se non si ritenga che tali situazioni siano fortemente condannabili e che sarebbe, al contrario, necessario che lo Stato tutelasse maggiormente tali giovani per non rischiare di far loro vivere una doppia emarginazione quella economica e quella psicologica-culturale;
cosa si intenda fare per quanto di competenza con la dovuta urgenza, per arrivare alla piena applicazione di quanto
previsto dalla legge n. 68 del 1999, dando finalmente un lavoro stabile ai giovani disabili psichici e consentendo loro, in questo modo, di sentirsi finalmente inseriti a pieno titolo nella società.
(4-01880)
CESINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel settembre 1998 alcuni docenti della provincia di Ancona sono «transitati» all'INPS, secondo le procedure e i criteri di mobilità intercompartimentale definiti dal Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale n. 135 del 19 marzo 1998 e dall'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, del ministro della pubblica istruzione d'intesa con il ministro della funzione pubblica e con il Presidente dell'INPS;
in particolare l'ordinanza ministeriale prevedeva, in base all'articolo 6, comma 1, la stipula di un contratto individuale per ciascun docente transitato all'INPS e, in base al comma 2 del medesimo articolo, il collocamento alla VII q.f., la conservazione dell'anzianità maturata, la conservazione, se più favorevole, del trattamento economico goduto all'atto del trasferimento, l'attribuzione dei trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS (salario di professionalità);
non essendo state pienamente applicate le indicazioni previste dalla citata ordinanza ministeriale, i suddetti lavoratori hanno provveduto a fare ricorso rivendicando:
1) il riconoscimento del rapporto di lavoro in base all'ordinanza ministeriale n. 217 del 1898;
2) il contratto individuale;
3) le competenze fisse ed accessorie così come stabilite dalla tabella annessa all'ordinanza ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 33 e 34 del 1998;
4) il salario di professionalità così come in vigore per gli altri dipendenti INPS a partire dal 1 gennaio 1998;
5) il non riassorbimento della differenza stipendiale tra quanto percepito nella scuola e quanto percepito nell'INPS come competenze fisse;
6) il riconoscimento dell'anzianità e qualifica maturata nel comparto scuola sia ai fini economici sia ai fini giuridici;
al ricorso presentato, ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Ancona, n. 314 del 2006, che ha riconosciuto ai ricorrenti tutte le contestazioni tranne quella relativa al non riassorbimento della differenza stipendiale che, di fatto, include anche il non riconoscimento dell'anzianità pregressa;
dopo circa sei mesi dall'emissione della sentenza, è pervenuta ai suddetti docenti una comunicazione dalla Direzione Centrale, area Risorse umane, mediante lettera ad personam, secondo la quale, in merito all'esecutività della sentenza medesima, l'INPS avrebbe provveduto ad aggiornare la retribuzione con la corresponsione dell'assegno di garanzia della retribuzione (ex salario di professionalità) riassorbendo la differenza stipendiale (assegno di garanzia dello stipendio, cod. 056) e prevedendo il conseguente recupero dell'indebito eventualmente già corrisposto -:
come il Ministro intenda operare, secondo le proprie competenze, affinchè l'INPS provveda a riconoscere ai suddetti docenti il non riassorbimento della differenza stipendiale tra quanto da loro percepito nella scuola e quanto percepito dall'Istituto come competenze fisse nonché la conservazione dell'anzianità maturata, sia ai fini giuridici che economici, così come previsto dalle norme e dagli atti amministrativi vigenti.
(4-01886)
LARATTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nella Regione Calabria prestano servizio circa 390 unità di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che sono in utilizzo presso i Dipartimenti della Protezione Civile, della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Urbanistica, Bilancio e Forestazione. I lavoratori sono pienamente inseriti nel contesto lavorativo, in stato parasubordinato, svolgendo mansioni che rispondono al fabbisogno interno delle strutture citate. Costoro offrono ininterrottamente, da oltre dieci anni, il loro servizio nelle strutture dell'Ente con orari a tempo pieno, all'interno dei quali hanno maturato livelli professionali all'avanguardia sotto il profilo formativo e conoscitivo;
con l'approvazione della legge n. 20 del 19 novembre 2003 recante «Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità», la Regione Calabria si è dotata di uno strumento giuridico volto a risolvere le diverse problematiche occupazionali dei soggetti impegnati in suddetti impieghi;
a seguito della richiamata legge, nel luglio 2004, i Dipartimenti che utilizzavano i LSU/LPU, hanno presentato regolare istanza di stabilizzazione dei soggetti impegnati;
la Giunta regionale della Calabria, nell'ottica dell'impiego stabile dei lavoratori e con il riconoscimento del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con atto deliberativo n. 1044 del 22 dicembre 2004, disponeva che: «Gli Enti strumentali regionali (Afor, Arpacal, Arssa, Ardis di Reggio Calabria e di Catanzaro, Arecu e le Apt), in base alle disponibilità di organico possedute, utilizzino il personale LSU/LPU, in servizio presso i citati Dipartimenti, in relazione alle singole professionalità possedute, previa trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'esecuzione dei programmi finanziati dalla medesima Regione Calabria;
con decreto dirigenziale n. 3473 del 14 marzo 2005, è stata determinata la procedura da seguire per dare esecuzione alla deliberazione n. 1044 del 22 dicembre 2004 prevedendo l'acquisizione dei dati relativi alle risorse in organico nei citati enti strumentali, disponibili ai fini della stabilizzazione dei lavoratori impiegati e la pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei curricula da parte dei lavoratori interessati. L'avviso suddetto, veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 18 marzo 2005, parte III;
con decreto dirigenziale, n. 5956 del 2005 il dipartimento Organizzazione e Personale insediava la Commissione esaminatrice incaricata di esaminare i curricula presentati dai lavoratori interessati alla stabilizzazione;
la Giunta regionale pro-tempore, con successivo atto deliberativo n. 195 del 2005, disponeva a carico dell'azione a.5, delle linee guida della Misura 1.6 del POR Calabria, risorse finanziarie per oltre 4 milioni di euro, attuando così la delibera n. 1044 del 22 dicembre 2004 che prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per i LSU/LPU in servizio presso i dipartimenti Forestazione e Protezione Civile, assegnando ai dirigenti dei dipartimenti «Organizzazione e Personale, Forestazione e Protezione Civile e Obiettivi Strategici», il compito di predisporre tutti gli atti necessari per dare immediata attuazione alla delibera n. 1044 del 22 dicembre 2004;
ad oggi, nonostante le deliberazioni poste in essere, le procedure per la concreta stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU, hanno subìto una improvvisa quanto inspiegabile interruzione;
invero sono stati banditi concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso la Regione Calabria e l'Arpacal, senza tenere conto della presenza, negli enti strumentali della Regione Calabria di figure professionali che possono ben assolvere a ruoli e funzioni previsti dai
concorsi, contravvenendo nei fatti agli indirizzi deliberati dalla Regione Calabria;
il bacino dei lavoratori socialmente e pubblicamente utili è privo dei diritti fondamentali in materia contrattuale;
le indennità mensili corrisposte, equiparate all'indennità di disoccupazione e maggiorate da una piccola integrazione oraria, superano abbondantemente la cosiddetta soglia di povertà;
i lavoratori di pubblica utilità, afferenti ai progetti in carico della Regione Calabria, ricevono sistematicamente le indennità con mesi di ritardo;
i motivi addotti e la mancata stabilizzazione sta causando gravissimi disagi sociali tra i lavoratori interessati;
i medesimi per la drammatica condizione di incertezza in cui vivono hanno avviato azioni di ferma protesta contro i vertici politici ed istituzionali, esponendo anche striscioni fortemente provocatori quali: «SOS 'Ndrangheta, assumici tu»;
è tuttora in corso un tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio con la Regione Calabria relativo alla vicenda degli LSU di quella Regione -:
quali urgenti misure intenda il ministro adottare per affrontare la grave situazione dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria;
se non intenda sollecitare la Regione Calabria a farsi carico degli impegni assunti con atti deliberati, al fine di una concreta stabilizzazione del bacino regionale degli LSU/LPU;
se non intenda sollecitare la Regione Calabria ad osservare gli strumenti giuridici finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori precari, ovvero a sospendere il ricorso ai concorsi per accelerare il riassorbimento dei precari LSU/LPU negli organici degli enti strumentali della Regione;
quali iniziative intenda assumere al fine di ampliare la gamma dei diritti ai lavoratori LSU/LPU e in generale a tutte le forme di collaborazione subordinate previste dalla legge n. 30 del 2003;
se non intenda affrontare in tempi brevi, con un piano organico ed articolato, il complesso e diffuso fenomeno del precariato, allo scopo di favorire la graduale trasformazione dei rapporti di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato.
(4-01894)