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Allegato A
Seduta n. 83 del 6/12/2006
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(Sezione 12 - Iniziative volte a verificare eventuali anomalie poste in essere dai magistrati sul processo SME)
LEONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è di pochi giorni fa la notizia che la Corte di cassazione ha ritenuto incompetenti per territorio i giudici di Milano nel caso Sme, che ha visto coinvolti, tra gli altri, l'onorevole Cesare Previti e il magistrato Renato Squillante, perché, come è previsto dal codice di procedura penale, la competenza, essendosi i fatti svoltisi prevalentemente a Roma ed essendo indagato un magistrato del distretto di Roma, era evidentemente degli uffici giudiziari di Perugia;
la VI sezione della Cassazione ha così annullato la sentenza che condannava l'onorevole Cesare Previti e il magistrato Renato Squillante, restituendo gli atti ai giudici di Perugia, che dovranno iniziare daccapo tutto il processo;
l'atteggiamento dei giudici di Milano è, secondo l'interrogante, da stigmatizzare, perché contrario alla normativa sulla competenza e, in particolare, all'articolo 11 del codice di procedura penale, che riguarda la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati e costituisce, sempre ad avviso dell'interrogante, quindi, una «forzatura» del nostro sistema processuale, dovuta, con ogni probabilità, ad un intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Previti;
autorevoli giuristi, fra cui l'ex presidente della Corte di cassazione Marvulli, hanno pesantemente criticato l'atteggiamento dei magistrati di Milano, che hanno, nonostante i ricorsi della difesa per dichiarare
l'incompatibilità territoriale del processo, perseguito nel loro intento, dissipando, secondo gli interroganti, ingenti risorse economiche e ponendosi in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, e con l'articolo 111 della Costituzione, secondo cui la legge assicura la ragionevole durata del processo;
ad avviso dell'interrogante, il lungo processo ha, quindi, causato gravi danni al prestigio dell'amministrazione della giustizia ed ha comportato uno spreco di risorse umane e finanziarie che potevano essere più opportunamente impiegate nell'interesse dei cittadini -:
se non ravvisi la necessità di attivare le procedure previste dalla legge al fine di verificare eventuali comportamenti che hanno leso la credibilità delle istituzioni.
(3-00454)
(5 dicembre 2006)