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Allegato A
Seduta n. 88 del 19/12/2006
TESTO AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2006
...
(A.C. 1955 - Sezione 6)
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Programma nazionale di edilizia residenziale pubblica).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della Federcasa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del tavolo di concertazione di cui al citato comma 1, il programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali, e a canone concordato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;
b) proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare.
3. Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 4.
(Programma nazionale di edilizia residenziale pubblica).
Sopprimerlo
4. 64. Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: il tavolo di concertazione con le seguenti: una commissione.
Conseguentemente, al comma 2, alinea:
sostituire le parole: emerse dal tavolo di concertazione con le seguenti: emerse dalla commissione;
sostituire le parole: lavori del tavolo di concertazione con le seguenti: lavori della commissione.
4. 2. Foti, Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole: e delle cooperative di abitazione con le seguenti: e un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
4. 18. D'Ulizia.
Sopprimere i commi 2 e 3.
4. 65. Dussin.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 66. Dussin.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: edifici esistenti aggiungere le seguenti: sul territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1.
4. 67. Buontempo.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: concordato, con la seguente: definito.
4. 60. Foti.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: fiscale e per la con le seguenti: di incentivi fiscali indirizzate alla.
4. 11. Dussin.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
4. 63. Tocci.
(Approvato)
All'emendamento 4.62 Bocci, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 4. 62. 1. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
c) l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
d) l'indicazione della quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alla programmazione regionale di cui alla lettera a).
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. 62. Bocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
(Approvato)
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) i finanziamenti da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la predisposizione dei programmi di cui alla lettera a).
4. 3. Bocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla programmazione di cui alla lettera a).
4. 61. Bocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedulli, Realacci, Viola.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Legge obiettivo per le città). - 1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e di servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica, o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato, di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa». Le modalità di attuazione dei programmi sono definite entro il 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione, ovvero con le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nei successivi trenta giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di un apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
7. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture nei sessanta giorni successivi al CIPE, che li approva entro sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
8. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.
9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.
11. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché agli interventi di cui al comma 2, lettera e).
4. 04. Lupi, Stradella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Programmi di recupero urbano). - 1. Al fine di consentire il completamento dei lavori delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 61, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserite nei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di Quartiere», i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i ribassi d'asta ed eventuali economie, a qualsiasi titolo conseguite, per la copertura di sopravvenuti maggiori costi risultanti da perizie di variante o progetti di completamento, ovvero da risoluzione dei contratti d'appalto.
2. Il Ministero delle infrastrutture provvede a mettere a disposizione le somme, nei limiti massimi del finanziamento
concesso, a seguito della trasmissione da parte dei Comuni interessati del provvedimento di approvazione delle perizie di variante o dei progetti di completamento.
4. 02. Lomaglio, Longhi, Pedulli, Chianale. Bocci, Bandoli, Benvenuto, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Realacci, Viola.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo) - 1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti ai fini IRE all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivati dai contratti di locazione, stipulati o rinnovati a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
a) redditi derivanti dalla locazione fino a 3 immobili, 12,5 per cento;
b) redditi derivanti dalla locazione di 4 fino a 8 immobili, 18 per cento;
c) redditi derivanti dalla locazione di 9 immobili e oltre, 23 per cento.
2. La tassazione di cui al comma precedente non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni vigenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 06. Dussin.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Tassazione di redditi da locazione) - 1. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento.
2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, spetta una detrazione dall'IRPEF, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nelle seguenti percentuali:
a) il 25 per cento del canone di locazione annuo, non superiore a 6.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) il 15 per cento del canone di locazione annuo, non superiore a 8.000 curo, se il reddito complessivo é compreso tra 15.001 e 28.000 euro».
4. 05. Lupi, Stradella.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Definizione di alloggio sociale) - 1. Ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005 (2005/842/CE) in materia di aiuti di stato a favore degli alloggi sociali, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CEE.
4. 020. Chianale, Mariani, Bocci, Bandoli, Benvenuto, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Pedulli, Realacci, Viola.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Proroga termini inizio lavori alloggi in locazione). - 1. Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Programmi operativi regionali in attuazione del «Programma 20.000 alloggi in affitto», di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 maggio 2007.
4. 03. Chianale, Iannuzzi, Mariani, Lomaglio, Longhi, Margiotta, Galeazzi, Pedulli, Bocci, Bandoli, Benvenuto, Gentili, Marantelli, Realacci, Viola.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4. - (Modifica degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392) - 1. alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: «alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «, o all'esercizio di attività teatrali».
b) al primo comma dell'articolo 28 dopo la parola: «alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «, o all'esercizio di attività teatrali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva alla detta data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità. I detti contratti, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. È facoltà del locatore di richiedere, nel corso del detto periodo, la maggiorazione prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge n. 392 del 1978.
4. 01. De Corato, La Russa, Gamba, Foti, Stradella, Lupi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Riduzione del disagio abitativo per immobili non di pregio delle grandi proprietà). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 13 è soppresso;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse.
4. 060. Stradella.