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Principi direttivi della Conferenza dei Presidenti

Articoli:

Art. 1

(Composizione e metodi operativi)

  1. La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea è composta dai Presidenti dei Parlamenti nazionali dei paesi membri dell'Unione europea e dal Presidente del Parlamento europeo, che vi partecipano in condizioni di parità.
  2. Nelle attività della Conferenza è rispettata l'autonomia e la posizione costituzionale di ciascun Presidente.
  3. I Presidenti possono essere sostituiti da un Vice Presidente della stessa Camera di appartenenza.
  4. La Conferenza delibera per consenso.

Art. 2

(Obiettivi)

  1. La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti opera, rispettando le differenze tra i poteri attribuiti ai suoi componenti, per tutelare e promuovere il ruolo dei Parlamenti e per svolgere un comune lavoro a servizio dell'attività dei Parlamenti.
  2. A questi fini, la Conferenza costituisce sede di scambio di opinioni, informazioni ed esperienze, nonché di promozione di studi e azioni comuni tra i Presidenti dei Parlamenti su temi attinenti al ruolo dei Parlamenti e all'organizzazione delle funzioni parlamentari, anche in relazione alle forme e agli strumenti della cooperazione interparlamentare.



Art. 3

(Frequenza e luogo delle riunioni)

  1. La Conferenza si riunisce annualmente su invito del/i Presidente/i del Parlamento ospitante.
  2. Al termine di ciascuna riunione vengono stabilite le sedi delle due successive riunioni annuali.
  3. Su proposta di un Presidente membro, appoggiata da due terzi dei componenti, può essere convocata una riunione straordinaria.

Art. 4

(Presidenza)

  1. La Presidenza della Conferenza è esercitata dal/dai Presidente/i del Parlamento ospitante, a partire dalla conclusione della precedente riunione.
  2. La Presidenza è responsabile dell'organizzazione della riunione.

Art. 5

(Ordine del giorno)

  1. La Presidenza, tenendo anche conto delle indicazioni eventualmente formulate dagli altri Presidenti dei Parlamenti, anche per il tramite dei Segretari generali nella riunione preparatoria di cui all'articolo 9, predispone un progetto di ordine del giorno della riunione.
  2. La data e il progetto di ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai Presidenti dei Parlamenti con un anticipo di almeno tre mesi per le riunioni ordinarie, e di un mese per le riunioni straordinarie; le relazioni o i documenti di lavoro sono diffusi di norma con almeno due settimane di anticipo.

Art. 6

(Resoconto delle riunioni)

  1. La Presidenza cura la predisposizione di un resoconto delle riunioni e lo trasmette ai componenti.
  2. La Presidenza e ciascuno dei componenti possono diffondere le opinioni ed i punti di vista espressi durante le riunioni senza impegnare l'insieme della Conferenza.

Art. 7

(Gruppi di lavoro)1.

  1. Su proposta di uno dei membri, la Conferenza può costituire gruppi di lavoro, composti di Presidenti coadiuvati dai funzionari o dagli esperti da essi designati, per l'esame di questioni attinenti al ruolo dei Parlamenti e all'organizzazione delle funzioni parlamentari.
  2. L'esame da parte della Conferenza delle questioni di maggiore complessità è di norma preparato da gruppi di lavoro.
  3. La Conferenza definisce i criteri di formazione di ciascun gruppo di lavoro e ne affida il coordinamento a uno dei componenti, stabilendo la riunione nella quale le conclusioni del gruppo di lavoro devono essere iscritte all'ordine del giorno.
  4. I gruppi di lavoro riferiscono alla Conferenza con una o più relazioni.

Art. 8

(Lingue)

  1. 1. Nelle riunioni della Conferenza è assicurata la traduzione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione.
  2. I documenti scritti sono distribuiti in francese e in inglese, ed eventualmente nella lingua del Parlamento ospitante. La traduzione in altre lingue può essere fornita dal Parlamento interessato.

Art. 9

(Segretari generali)

  1. I Segretari generali si riuniscono per consultarsi sul progetto di ordine del giorno o per qualsiasi altra consultazione reciproca.
  2. I Segretari generali dei Parlamenti membri assistono i rispettivi Presidenti nelle riunioni della Conferenza.
  3. L'organizzazione di tali riunioni spetta alla Presidenza della Conferenza e segue, per quanto possibile, i criteri previsti per la Conferenza stessa, salvo che per le lingue di lavoro, limitate all'inglese e al francese.

Art. 10

(Adozione e modifiche dei principi direttivi della Conferenza)

  1. I presenti principi sono adottati, ed eventualmente modificati, per consenso.
  2. Ogni componente può proporre modifiche ai presenti principi.
  3. Le proposte di modifica devono essere trasmesse per iscritto, nelle lingue inglese e francese, a tutti i Presidenti dei Parlamenti almeno tre settimane prima della riunione della Conferenza; tali proposte sono iscritte all'ordine del giorno della riunione.
  4. I testi autentici dei presenti principi sono redatti in inglese e in francese, e tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea a cura dei Parlamenti interessati.

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