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Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,40).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.
(Discussione - Doc. IV-quater, n. 2)
PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-quater, n.2).
La Giunta, in relazione ai fatti, riferiti ad una conferenza tenuta dal deputato Sgarbi, il 24 settembre 2001, a Cagliari, formula due proposte distinte:
una nel senso della sindacabilità, relativamente ad una specifica frase pronunciata dal deputato Sgarbi;
un'altra nel senso della insindacabilità, relativamente alla restante parte delle dichiarazioni pubblicate nella relazione della Giunta.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta per le autorizzazioni, onorevole Giovanardi, in sostituzione del relatore, onorevole Giovanelli.
CARLO GIOVANARDI. Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Signor Presidente, sostituisco il relatore che è assente. Vorrei ricordare che in questo caso la Giunta per le autorizzazioni, sulle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, ha annunciato due giudizi difformi, dichiarando insindacabili alcune affermazioni collegate al suo ruolo politico, con una critica rigorosa, seria e severa nei confronti della controparte, che in questo caso è il giudice Pag. 2Caselli. Al contrario, anche in virtù di un approfondimento che stiamo svolgendo sulle valutazioni di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, la Giunta ha ritenuto sconveniente e sindacabile una frase di tipo ingiurioso, che non rientrava in quella polemica. Quindi proponiamo, per una parte, l'insindacabilità, mentre per una singola espressione, che abbiamo ritenuto sconveniente, proponiamo la sindacabilità. Questa è la proposta articolata che presentiamo a questa Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
(Votazione - Doc. IV-quater, n. 2)
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
La votazione avrà luogo per alzata di mano.
Pongo in votazione la prima proposta della Giunta di dichiarare che una frase resa da Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, in ordine all'accostamento del dottor Caselli alla Vergine Maria, per la quale è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 2, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Avverto che chi intende votare per l'insindacabilità deve votare contro e chi intende votare per la sindacabilità deve votare a favore.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, si può chiarire...
PRESIDENTE. Onorevole Leone, stiamo votando la prima parte della proposta della Giunta, quella relativa alla sindacabilità, per cui chi intende votare per l'insindacabilità deve votare contro e chi intende votare per la sindacabilità deve votare a favore. La votazione si effettua per alzata di mano. Allora, chi è favorevole (Commenti)...?
Colleghi, chi è per l'insindacabilità deve votare contro, chi è per la sindacabilità deve votare a favore. Stiamo parlando di una specifica frase pronunciata dal deputato Sgarbi relativa all'accostamento tra il dottor Caselli e la Vergine Maria. Ripeto: chi è a favore? Chi è a favore dell'accostamento, in sostanza... No, chiedo scusa (Commenti)... Chi è a favore della sindacabilità? Chi è contro?
Colleghi, non essendoci chiarezza circa l'esito della votazione, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.