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Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,45).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, decorre da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 9,55.