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Allegato A
Seduta n. 120 del 6/3/2007
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(A.C. 2193 - Sezione 4)
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «la spesa di euro 30.000.000 per l'Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan»;
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;
al comma 3, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» sono inserite le seguenti: «o specifiche attività» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalità dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.
6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunità è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di una Conferenza per le pari opportunità a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto».
All'articolo 2:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo»;
al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assegnando priorità all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali»;
al comma 5, dopo le parole: «incarichi temporanei di consulenza» sono inserite le seguenti: «o specifiche attività»;
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale».
All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la cifra: «1.030» è sostituita dalla seguente: «1.040,550»;
al comma 1, lettera c), la cifra: «10» è sostituita dalla seguente: «14,550»;
al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 settembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».