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Allegato B
Seduta n. 103 del 5/2/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La IV Commissione,
premesso che:
la problematica inerente la soppressione dell'Assegno Speciale corrisposto dalla Cassa Ufficiali dell'Esercito è stato oggetto di trattazione fin dal 1977, più volte riproposto ma ancora senza soluzione;
nelle varie occasioni gli Stati Maggiori sono stati sempre favorevoli a tale ipotesi;
anche la Corte dei conti si è pronunciata per la soppressione dell'A.S. atteso che lo stesso «non risponde più alle finalità che ne costituivano il fondamento» e che «genera disparità di trattamento tra gli Ufficiali dell'Esercito italiano/Carabinieri e Ufficiali delle altre Forze Armate». A parere del suddetto Organo l'istituto risulta «anacronistico», senza utilità per il personale e generatore di disparità di trattamento;
la difficile situazione patrimoniale relativa alla gestione dell'Indennità Supplementare (I.S.) e dell'A.S. (entrambi gestiti dalla Cassa Ufficiali Esercito) hanno portato, nel 1996, all'unificazione delle due gestioni e all'aumento dei contributi, a carico peraltro dei soli Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, dal 3 per cento al 4 per cento sull'80 per cento della voce stipendio;
gli Ufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare non percependo la provvidenza suddetta corrispondono solo il 2 per cento sull'80 per cento, della voce stipendio per la sola liquidazione dell'I.S.;
l'assegno in parola è corrisposto dopo ben otto anni dal collocamento in pensione e non è reversibile;
una valutazione condotta sviluppando delle ipotesi concrete al fine di quantificare il rapporto costo-beneficio per il personale ha fornito risultati allarmanti riscontrando che, nella maggioranza dei casi, «per recuperare» il solo importo dei contributi versati durante il servizio, il personale dovrebbe superare di almeno 20 anni la speranza media di vita (attualmente attestata attorno ai 77 anni). Dai conteggi effettuati per un generale di corpo d'armata e per un tenente colonnello o generale di brigata si evince che i primi dovrebbero raggiungere i 98 anni ed i secondi i 120 anni;
si può, pertanto, affermare che la maggior parte del personale effettua dei versamenti che non riuscirà mai a recuperare;
tale situazione è destinata a peggiorare in quanto:
a) la riduzione dello strumento militare prevede una contrazione degli arruolamenti ed un aumento dei collocamenti in quiescenza, che produrranno una diminuzione delle entrate ed un aumento delle uscite per la Cassa Ufficiali;
b) il recente incremento (avvenuto nel 2005), del 10 per cento dell'A.S. ha già comportato una maggiore spesa fissa rispetto alla precedente misura di circa 60,00 euro pro capite, che moltiplicata per il numero dei beneficiari (7.755 nel 2005) si traduce in un maggior onere di circa 465.000,00 euro annui, a fronte di un futuro incremento delle entrate, dovuto alla rideterminazione del fitto dell'immobile di Via Todi (circa 637.000,00 euro a regime);
c) l'aumento del numero dei beneficiari dell'A.S. dei prossimi 5 anni comporterà un onere aggiuntivo fisso di circa 1,5 milioni di euro. Tale situazione, aggiunta ai precedenti aumenti, annullerà entro il 2010 le maggiori entrate derivanti dall'immobile di Via Todi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative e tutti i provvedimenti necessari idonei a garantire e tutelare gli aventi diritto alle prestazioni della Cassa Ufficiali dell'Esercito.
(7-00116)«Ascierto».
L'VIII Commissione,
premesso che:
l'attuale stagione invernale si caratterizza per la scarsa pioggia e per le minime precipitazioni nevose che interessano i rilievi alpini ed appenninici;
l'esiguità delle precipitazioni prefigura una stagione estiva con gravi problemi di approvvigionamento idrico che potrebbero pregiudicare sensibilmente il comparto agricolo;
la comparazione dei dati decennali relativi alle precipitazioni nevose (afferenti il periodo 1982-1992, ed il periodo 1993-2003), dimostrano che si è registrato un calo delle precipitazioni pari ad una variazione media del 16,96 per cento, come di seguito indicato:
Alpi Occidentali: Media precipitazioni nevose 1982/1992 (in cm), 441,1; Media precipitazioni nevose 1993/2003 (in cm), 385,4; Variazione (in cm), -55,7; Variazione (percentuale), -12,6;
Alpi Centrali: Media precipitazioni nevose 1982/1992 (in cm), 443,3; Media precipitazioni nevose 1993/2003 (in cm), 383,9; Variazione (in cm), -59,4; Variazione (percentuale), -13,4;
Alpi Orientali: Media precipitazioni nevose 1982/1992 (in cm), 365,5; Media precipitazioni nevose 1993/2003 (in cm), 274,5; Variazione (in cm), -91; Variazione (percentuale), -24,9.
negli anni 2001, 2003 e 2005, la Regione Emilia-Romagna ha subito reiterate crisi idriche, che hanno compromesso la regolare fornitura d'acqua potabile in alcune zone del territorio (per esempio in alcuni comuni dell'Appennino parmense), ed hanno determinato la risalita di acqua salata nella zona del ferrarese, con conseguente contaminazione di diversi pozzi per la captazione di acqua potabile;
le recenti «crisi idriche», caratterizzate dal prosciugamento di diversi fiumi e dalla diminuzione del livello del fiume Po al di sotto dei minimi storici, hanno determinato gravi danni all'ambiente ed alle attività agricole dell'Emilia Romagna;
negli ultimi 10-15 anni, è stato registrato un incremento delle precipitazioni piovose a carattere intenso, ma di breve durata, ed un corrispondente decremento delle precipitazioni a bassa intensità ma prolungate nel tempo;
tale fenomeno, unitamente alla sensibile diminuzione delle precipitazioni nevose, pregiudica sensibilmente il processo di riempimento delle falde acquifere, determinando gravi ripercussioni sull'equilibrio idrico dell'intero «bacino del Po»;
a seguito dell'indagine conoscitiva svolta nel 2005 dalla Commissione Ambiente e Territorio del Senato della Repubblica, è emerso che la media annua delle precipitazioni che si riversano nel bacino del Po è pari a 1.108 millimetri (con valori massimi di 2.000 mm. e minimi di 700 mm.); queste precipitazioni determinano un volume potenziale di afflusso del Po pari a 77,7 miliardi di metri cubi l'anno; tuttavia, il deflusso medio superficiale (quello che transita realmente nelle rete idrografica), è di 46,5 miliardi di metri cubi, pari al 60 per cento degli afflussi potenziali, in quanto la restante parte evapora oppure si infiltra nel terreno e va a rimpinguare le falde profonde;
la presumibile crisi idrica che potrebbe avverarsi nell'estate del 2007, trova ulteriore elemento di preoccupazione nei dati relativi all'attuale disponibilità idrica trattenuta negli invasi montani che risultano molto al di sotto della loro capacità di contenuto;
ad esempio, i serbatoi alpini a monte del lago di Como, con un volume complessivo invasabile teorico pari a 514,9 milioni di m3 di cui 104,4 m3 in territorio Svizzero, presentano la seguente situazione di volume invasato:
Volume invasato dai serbatoi alpini a monte del Lago di Como:
25 giugno 2006: Invaso: 173,9 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 4,2; invaso (per cento): 33,8;
18 giugno 2006: Invaso: 169,7 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 17,9; invaso (per cento): 33,0;
11 giugno 2006: Invaso: 151,8 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 1,8; invaso (per cento): 29,5;
4 giugno 2006: Invaso: 150,0 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 7,6; invaso (per cento): 29,1;
28 maggio 2006: Invaso: 142,4 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 16,3; invaso (per cento): 27,7;
21 maggio 2006: Invaso: 126,1 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 34,6; invaso (per cento): 24,5;
14 maggio 2006: Invaso: 91,5 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 9,9; invaso (per cento): 17,8;
7 maggio 2006: Invaso: 81,6 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 9,1; Invaso (per cento): 15,8;
30 aprile 2006: Invaso: 72,5 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 21,2; invaso (per cento): 14,1;
23 aprile 2006: Invaso: 51,3 (x 106 m3); Δ (x 106 m3): 6,5; Invaso (per cento) 10,0;
volume complessivo invasabile teorico 514,9 milioni di m3 di cui 104,4 in territorio Svizzero.
le precipitazioni piovose del mese di gennaio 2007, unitamente alle precipitazioni nevose nell'arco alpino, non sembrano destinate a sanare la carenza idrica pregressa, che potrebbe determinare gravi periodi di siccità durante la prossima stagione estiva;
impegna il Governo:
a promuovere, d'intesa con le regioni interessate, una revisione dei ruoli e delle attività degli enti interessati alla gestione e/o alla realizzazione di interventi sul Po (es. ARNI), o alla gestione idrica (Consorzi di Bonifica), prevedendo eventualmente la soppressione o aggregazione delle rispettive competenze e risorse, al fine di una più organica partecipazione alla neonata «Cabina di regia» per gli interventi sul bacino del Po;
ad assumere iniziative per attribuire alle Autorità di bacino le necessarie competenze per realizzare compiutamente quanto richiesto dalla Direttiva CE n. 60/2000, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 14, in merito all'informazione e consultazione pubblica;
a promuovere, sentita l'Autorità di bacino, progetti per la realizzazione di riserve idriche lungo il corso del Po, anche procedendo eventualmente al riempimento di aree di espansione, al fine di attingere dalle predette riserve durante i periodi di siccità;
a promuovere l'attuazione, senza ulteriori ritardi, del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), al fine di assicurare l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, delle norme di attuazione del Piano medesimo, ossia: «garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico...».
(7-00114)
«Dussin, Alessandri, Fava».
La IX Commissione,
premesso che:
l'avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96, ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell'autotrasporto;
l'introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul gasolio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;
dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell'Unione europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l'8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;
la richiesta di pagamento sostenuta dall'attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1o marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;
il costo del bonus fiscale, maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefici fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;
la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere;
l'ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell'autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell'intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell'aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006,
impegna il Governo
ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l'attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.
(7-00115) «Caparini, Gibelli».
La XIII Commissione,
premesso che:
la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 117 prevede che «Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato», facendo con questo riferimento alle materie attribuite alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato elencate nei precedenti commi;
non risulta nei sopraccitati elenchi alcun riferimento all'attività venatoria, essendo invece compresa, sotto la voce di «legislazione esclusiva», alla lettera s), una più generica «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»;
la materia della caccia, già prima della riforma costituzionale del 2001, risultava compresa tra le materie in cui le Regioni godevano di potestà legislativa, all'interno dei principi determinati dalle leggi dello Stato;
per le succitate ragioni la materia della caccia sembrerebbe dover essere compresa nelle cosiddette materie residuali ad esclusiva competenza legislativa regionale;
resta, tuttavia, fermo il vincolo del rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, per cui in caso di inadempienza, si può prevedere un potere sostitutivo dello Stato;
il Governo è tenuto ad esercitare il potere sostitutivo soltanto entro i limiti delle inadempienze regionali ai vincoli comunitari;
il decreto-legge n. 251 del 2006 trascendeva, però, tali limiti, quando, invocando l'adeguamento alla direttiva comunitaria n. 79/409/CEE relativa alla conservazione della fauna selvatica, si spingeva a vietare la caccia a specie non comprese nella suddetta direttiva, a vietare la pre-apertura, della stagione venatoria e la caccia in regola e a proibire alcune attività produttive nelle zone a protezione speciale;
la legge finanziaria 2007, tuttavia, nel comma 1226, prevede la definizione di «criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» entro cui le Regioni devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
impegna il Governo:
a rispettare, nella definizione dei suddetti «criteri minimi uniformi», previsti dalla Legge Finanziaria 2007, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, escludendo ogni possibile intervento volto a modificare la legislazione regionale in materia di caccia ed attenendosi strettamente ad un compito di coordinamento;
a garantire la completa autonomia regionale in materia di normazione dell'attività venatoria, fermi restando gli obblighi comunitari ed internazionali del nostro Paese.
(7-00117)«Bellotti»