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Allegato B
Seduta n. 117 del 1/3/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
PELINO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 2006 si sono concluse le procedure selettive sia del concorso per circa 800 posti di Ispettore del Lavoro (richiesta la laurea in discipline giuridiche, economiche e sociali), sia del concorso per 75 posti di Ispettore Tecnico del Lavoro (richiesta la laurea in ingegneria o architettura);
al concorso per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, coloro che hanno superato le prove selettive risultando idonei sono stati 111 (su più di 3.000 partecipanti) e, tra i 75 vincitori, vi sono stati 13 rinunciatari, per cui la graduatoria è scalata fino al n. 88, residuando 23 idonei non assunti;
all'articolo 1, comma 544, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stata prevista l'immissione in servizio fino a trecento unità di personale risultato idoneo al concorso per Ispettori
del lavoro (amministrativi), aggiuntiva rispetto alle 800 già assunte, nonostante il già sovradimensionato organico;
con la legge finanziaria 2007, non è stata invece prevista l'assunzione di altri Ispettori Tecnici del Lavoro, benché gli idonei siano molti di meno e numerose Direzioni Provinciali siano sprovviste di tale figura (per esempio tra queste, la Direzione Provinciale di Oristano);
ciò appare in contrasto con la manifestata volontà del Governo di intervenire contro gli incidenti mortali sul lavoro -:
se il Governo intenda sanare tale palese ingiustizia.
(5-00777)
Interrogazione a risposta scritta:
DELLA VEDOVA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» prevede all'articolo 1, comma 1189 dispone che «Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
in data 19 febbraio il Ministero del Lavoro ha annunciato che 2.000 lavoratori di Fiat Auto andranno in mobilità lunga e prepensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1189 della legge finanziaria;
l'annuncio è precedente il termine del 28 febbraio previsto in norma per sottoporre all'esame del Ministero del Lavoro i piani di gestione delle eccedenze occupazionali ed è precedente il termine del 31 marzo, entro il quale le imprese interessate ad avvalersi dei benefici previsti possono rivolgere domanda al Ministero del Lavoro;
da fonte giornalistica (Repubblica, 20 febbraio 2007) si è appreso che, a fronte del limite complessivo di 6.000 unità previsto
dalla Finanziaria per la messa in mobilità lunga ed il prepensionamento, sarebbero pervenute al Ministero richieste di imprese o gruppi di imprese riguardanti 40.000 lavoratori, a dimostrazione dell'esistenza di un ampio interesse per il provvedimento;
nel tenore della norma in oggetto nulla consente di concludere che l'assegnazione dei benefici previsti sia in qualche modo «predeterminabile» a vantaggio dei lavoratori di Fiat; una corretta applicazione della norma non consentirebbe, a un mese e mezzo dalla scadenza del termine per le richieste, di individuare i beneficiari del provvedimento;
Fiat Auto non è oggi assimilabile ad una azienda in crisi: il Cda del gruppo Fiat, nel giorno successivo all'annuncio dell'accordo sulla mobilità lunga e sul prepensionamento di 2.000 lavoratori, ha approvato il bilancio 2006 della capogruppo Fiat Auto, con un utile di esercizio di 2.343 milioni (più che doppio rispetto a quello del 2005);
l'articolo 4 (procedura per la dichiarazione di mobilità) della legge della legge 23 luglio 1991, n. 223, richiamato dalla legge Finanziaria, dispone che «L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo» -:
perché e su che base sia stata annunciata la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1189, della legge Finanziaria 2006 a 2.000 lavoratori di Fiat, quando non sono ancora concluse le procedure previste e dunque non esistono i termini, né di fatto, né di diritto, per stabilire quali lavoratori di quali imprese possano accedere ai benefici della disposizione citata;
se non ritenga che Fiat Auto, alla luce dei dati molto favorevoli relativi all'ultimo utile di esercizio, sia in grado di ricorrere a misure alternative alla mobilità, ad esempio stipulando accordi privati con i lavoratori ed i sindacati per incentivare la fuoriuscita dei lavoratori più anziani in modo da accelerare, ove necessario, il turn over, senza ricorrere all'aiuto pubblico e senza «contendere» ad altre imprese i benefici previsti dalla legge Finanziaria.
(4-02764)