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Allegato B
Seduta n. 160 del 29/5/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazioni a risposta scritta:
REALACCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e i rispettivi decreti attuativi contengono le norme principali che disciplinano il settore acustico;
in particolare, l'impatto acustico delle infrastrutture di trasporto ferroviario, stradale ed aeroportuale è regolamentato dai seguenti decreti:
a) decreto ministeriale 29 novembre 2000: «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore»;
b) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459: «Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario»;
c) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;
d) decreto ministeriale 31 ottobre 1997: «Metodologia di misura del rumore aeroportuale»;
da tali decreti scaturiscono per le società e gli enti gestori delle infrastrutture di trasporto i seguenti obblighi:
a) accantonamento di fondi per gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e
di potenziamento delle infrastrutture stesse, fatta eccezione per l'Anas, per cui la quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi per le attività di manutenzione;
b) a partire dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti attuativi per i gestori delle ferrovie e delle strade sono previsti i seguenti obblighi:
b.1) individuazione - entro 18 mesi - delle aree in cui sia stimato o rilevato il superamento dei limiti di immissione previsti e trasmissione dei dati relativi ai comuni alle regioni ed al Ministero dell'ambiente per infrastrutture di interesse nazionale;
b.2) presentazione - entro i 18 mesi successivi - ai comuni interessati, alla regione ed al Ministero dell'ambiente per infrastrutture di interesse nazionale, del piano di contenimento e abbattimento del rumore;
b.3) conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti dal piano entro quindici anni per ferrovie e autostrade, cinque per gli aeroporti;
per quanto riguarda RFI (Rete Ferroviaria Italiana), l'Ente ha già adempiuto alle prime tre fasi ed ha trasmesso i piani di risanamento ai comuni, alle regioni ed al Ministero dell'ambiente e, a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, ha avviato, a quanto risulta all'interrogante in modo sporadico, il piano di risanamento; infatti su 16.500 Km di Infrastruttura ferroviaria nazionale sono stati individuati circa 8.000 Km da risanare, con una previsione di apertura di circa cento cantieri ogni anno, con una spesa annua attorno ai 500 milioni di euro;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei trasporti e Ministero delle infrastrutture, in ragione della rilevanza di tale attività di risanamento su tutto il territorio nazionale, ha istituito un Comitato tecnico operativo congiunto (CTOC), costituito dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei trasporti, Ministero delle infrastrutture e RFI;
il CTOC ha come compiti istituzionali il controllo, la verifica e l'approvazione sulla corretta esecuzione dei piani di risanamento;
il CTOC si avvale della Divisione V, della Direzione Salvaguardia Ambientale, del Ministero ambiente tutela del territorio e del mare per la parte giuridico-amministrativa, mentre per le analisi tecniche si avvale di una propria struttura le cui risorse economiche necessarie al suo funzionamento sono a carico di RFI e da queste trasferite all'APAT, essendo il CTOC un comitato non economico;
ad oggi l'APAT ha già ricevuto per lo svolgimento di tale attività, per il biennio 2004-2005, da RFI una quota pari a circa 12 milioni di euro;
è stata inoltre istituita dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare la Commissione per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, che riguardano interventi sulla Rete Ferroviaria e per la rete, ad Alta Velocità (TAV);
le risorse di TAV accantonate per la prima tratta Roma-Napoli, a partire dal 2004, sono circa 150 milioni di euro;
per quanto riguarda Autostrade per l'Italia e strade, si è già nella terza fase, e, a quanto consta all'interrogante, nessuno degli enti interessati ha inviato i piani di risanamento previsti dalla legge n. 447 del 1995 agli enti previsti (comuni interessati, regione e Ministero dell'ambiente per infrastrutture di interesse nazionale);
anche per le infrastrutture stradali è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei trasporti e con il Ministero delle infrastrutture, con Autostrade e ANAS, un
apposito Comitato tecnico operativo congiunto (CTOC) con le stesse finalità di quello ferroviario;
dal 1996 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso una serie di interventi sperimentali di bonifica acustica, istituendo tre casi pilota con i comuni di: Genova, San Benedetto del Tronto e Reggio Calabria. Ad oggi risulta avviato e in attività il solo caso pilota di Genova;
per quanto concerne gli aeroporti, l'articolata normativa sulla disciplina del rumore aeroportuale è costituita da:
a) decreto ministeriale 31 ottobre 1997: «Metodologia di misura del rumore aeroportuale»;
b) decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496: «Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili», successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999 n. 476»;
c) decreto ministeriale 20 maggio 1999: «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico»;
d) decreto ministeriale 3 dicembre 1999: «Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti»;
e) decreto legislativo 17 gennaio 2005, n.13, in attuazione della direttiva 2002/30/CE;
in ogni aeroporto è prevista una Commissione aeroportuale, il cui compito è quello di definire la zonizzazione acustica nelle aree limitrofe dell'aeroporto e la caratterizzazione acustica dell'aeroporto;
attualmente le Commissioni istituite presso i principali aeroporti dal 1997 sono ventinove e di queste solo cinque hanno portato a termine parte delle attività;
va ricordato che, come previsto dalla normativa vigente, tale attività delle commissioni è propedeutica per l'inizio delle attività di bonifica acustica delle aree aeroportuali;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inoltre provveduto a finanziare i sistemi di monitoraggio acustico di undici fra i principali aeroporti nazionali, necessari per il controllo dell'intensità del rumore emesso dai velivoli in fase di decollo ed atterraggio;
risulta all'interrogante che l'APAT, organo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e mare, fino ad oggi ha poco supportato le attività acustiche previste dalla legge n. 447 del 1995 non avendo una divisione dedicata ne impegnando le risorse già messe a disposizione da RFI (12 milioni di euro per il biennio 2004/2005) e da TAV (circa 2,2 milioni di euro per il biennio 2004/2005) tali risorse risulterebbero ad oggi giacenti in APAT;
con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è stata data attuazione alla direttiva europea 2002/49/CE. Tale direttiva ha l'obiettivo di regolamentare i «grandi protagonisti» del rumore in Europa, quali i gestori delle grandi infrastrutture di trasporti e degli agglomerati urbani;
si pone il problema di coordinare i nuovi strumenti di programmazione con quelli previsti dalla legge quadro (n. 447 del 1995), così come previsto dall'articolo 14 della legge comunitaria 2003, Delega ancora non esercitata;
la stessa Commissione VIII della Camera dei deputati nel corso dell'esame del decreto (14 luglio 2005), ha rilevato la necessità di un coordinamento tra i piani d'azione e i piani previsti dalla legge quadro ovvero di tendere ad uniformare la disciplina;
ad oggi nessun provvedimento attuativo di quelli previsti dal recepimento della direttiva è stato emanato, vale a dire:
a) decreto ministeriale per la costituzione di un Comitato Tecnico di Coordinamento (la cui emanazione era prevista entro il 7 gennaio 2006);
b) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri e degli algoritmi per la conversione dei valori limite (la cui emanazione era prevista entro il 7 febbraio 2006);
c) decreto ministeriale ambiente per la definizione dei criteri integrativi per la redazione della mappatura acustica delle infrastrutture principali e degli agglomerati (la cui emanazione era prevista entro il 7 aprile 2006);
d) decreto ministeriale ambiente per la definizione dei criteri integrativi per la redazione dei piani di azione relativi agli agglomerati (la cui emanazione era prevista entro il 7 aprile 2006;
e) decreto ministeriale sulle modifiche necessarie di coordinamento in materia di tutela dell'ambiente esterno e ambiente abitativo (entro il 7 ottobre 2007);
f) decreto del Presidente della Repubblica sulle modifiche necessarie di coordinamento tra le norme del decreto legislativo e la legge quadro (entro il 7 ottobre 2007);
le Regioni e le province autonome devono individuare gli «agglomerati» come definiti dal decreto legislativo e designare le «Autorità competenti» all'esecuzione della mappatura acustica strategica;
a seguito della intervenuta presentazione del Piano di risanamento acustico di cui al decreto ministeriale del 29 novembre 2000 da parte di RFI, e della conseguente intesa espressa dalla Conferenza Unificata del 1o luglio 2004 che approvava uno stralcio delle priorità degli interventi limitato ai primi 4 anni per tutte le regioni, la Regione Toscana, con deliberazione del C.R. n. 155 del 23 novembre 2004, ha approvato un proprio elenco delle priorità degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore per l'anno 2004 come consentito dalla legge quadro n. 447 del 1995;
nell'approvare il Piano la Regione ha modificato, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, l'ordine di priorità del Piano di contenimento previsto da RFI, limitatamente per gli interventi sul proprio territorio;
l'ordine di priorità è stato modificato sulla base dei seguenti criteri:
1) i comuni con Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) non approvato in via definitiva, sono stati cancellati dall'elenco e sostituiti con Comuni in regola da questo punto di vista;
2) tra i comuni con PCCA approvato, è stata data priorità a quelli per i quali la Regione Toscana, nell'ambito di due successivi protocolli d'Intesa con RFI (entrambi siglati prima dell'approvazione del Piano, nell'ottobre 2001 e nel dicembre 2003), aveva individuato situazioni critiche eccedenti i limiti di legge (tramite specifiche campagne di misura dell'Agenzia, regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana);
va sottolineato, a proposito del primo punto, che l'approvazione da parte del comune del PCCA è stata assunta quale elemento primario di discriminazione, ai fini dell'inserimento nello stralcio del Piano di RFI Spa, in quanto l'approvazione riassorbiva, secondo la vigente legislazione regionale, l'obbligo dell'intesa tra i Comuni interessati prevista dal decreto ministeriale 29 novembre 2000 in caso di modifica dell'elenco delle priorità del Piano di RFI Spa da parte della Regione;
con successive deliberazioni n. 112/2005 e n. 12 del 2006, la Regione ha approvato gli elenchi delle priorità per i restanti anni (2005, 2006 e 2007) del Piano di RFI;
copia delle suddette deliberazioni è stata contestualmente trasmessa al Ministero dell'ambiente e a RFI per gli adempimenti di competenza;
il Ministero dell'ambiente nulla ha direttamente rilevato sulla conformità delle Deliberazioni alle disposizioni del decreto ministeriale 29 novembre 2000;
solo con nota del 28 novembre 2006, avente per oggetto «Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000: Modifiche ordine priorità interventi», RFI, nel fare presente che «Al momento ... si potrebbero realizzare esclusivamente gli interventi previsti nei primi quattro anni del piano secondo le priorità approvate nella Conferenza Unificata del 1o luglio 2004», ha trasmesso, a supporto di tale posizione, copia di due note del Ministero dell'ambiente: la prima diretta tra l'altro alla Regione Calabria, in quanto «capofila» per l'ambiente, e la seconda alla stessa RFI, richiamanti genericamente le disposizioni di legge per la modifica delle priorità;
con nota diretta a RFI, la Regione Toscana ha posto le basi per un eventuale intervento legale nel caso non vengano rispettate le disposizioni delle proprie deliberazioni RFI non ha risposto alla suddetta nota;
la ripartizione delle risorse su base regionale, derivanti dall'applicazione dell'intesa approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 1o luglio 2004, prevede, nel caso della Regione Toscana, interventi per complessivi 189 milioni di euro;
a seguito dei protocolli sopra ricordati e in adempimento delle deliberazioni di approvazione del piano di RFI, molti degli interventi, previsti sono ad uno stato di progettazione avanzata: progetto esecutivo Pisa, Livorno, Figline e Valdarno; progetto definitivo: Prato; progetto preliminare: Firenze (in parte) Chiusi, Regello; progetto acustico Grosseto, Rosignano Marittimo, Follonica, ed altri, per un totale di oltre 35 milioni di euro di opere immediatamente cantierabili (alcune, come per Pisa e Livorno già dal 2003);
in alcuni dei casi di cui sopra, i comuni (e la regione) hanno contribuito con proprie risorse nella misura del 50 per cento (per circa 0,6 milioni di euro) alle spese di progettazione;
al momento, solo alcuni degli interventi, in priorità per Firenze per l'anno 2004, sono stati effettivamente realizzati, anche perché previsti dall'accordo procedimentale per l'alta velocità del nodo di Firenze e quindi già progettati -:
quale sia lo stato dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194;
se sia stato istituito l'organo tecnico necessario allo svolgimento delle attività del CTOC riguardo agli interventi di risanamento di RFI, mediante l'utilizzo dei fondi giacenti presso l'APAT;
quali siano gli interventi di risanamento di RFI già approvati o in corso di approvazione da parte del CTOC e lo stato degli interventi sui recettori isolati relativi alla TAV ed RFI;
quali siano gli interventi di risanamento di RFI approvati dal CTOC riguardanti in particolare la Regione Toscana;
se intenda intervenire presso RFI al fine della risoluzione del contenzioso in atto, chiarendo l'obbligo per RFI medesima di rispetto delle deliberazioni della Regione Toscana, al fine di sbloccare la fase realizzativa degli interventi già progettati e approvati;
a che punto siano le convenzioni con le università e i centri di ricerca, con APAT e con gli aereoporti, in tutta la materia dell'inquinamento acustico;
quanti e quali sistemi di monitoraggio acustico aeroportuale siano stati finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e se gli stessi siano stati realizzati, collaudati e siano attualmente funzionanti;
come intenda infine il Governo esercitare la delega conferita dalla legge comunitaria 2003 e quali siano i tempi di emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.
(4-03735)
DE CORATO, FOTI e MINASSO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
l'avvocato Giancarlo Viglione, ex Capo di Gabinetto del Ministro Pecoraro Scanio, è stato nominato, di recente, Presidente dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
la nomina dell'avv. Viglione esprime tutta la volontà politica del Governo di «commissariare», con propri uomini, tutte le amministrazioni pubbliche soggette alla vigilanza dello Stato;
l'Apat, nella fattispecie, è un'Agenzia altamente tecnica che dovrebbe essere guidata da professionalità esperte nel settore e non da avvocati o giuristi «cooptati» politicamente;
il personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia deve essere potenziato con riferimento ai profili professionali di natura tecnico-scientifica, così da rafforzare il ruolo istituzionale dell'ente preposto al controllo ambientale -:
quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano assicurare, al fine di impedire che, con la suddetta nomina politica, si proceda a cooptare professionalità diversa da quelle di cui l'Agenzia ha necessario bisogno.
(4-03736)