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Allegato A
Seduta n. 177 del 26/6/2007
...
(A.C. 2480-A/R - Sezione 22)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01 - (Limiti all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità) - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.».
01. 0100. Gianfranco Conte.
All'articolo aggiuntivo 01.0200. della Commissione, capoverso, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere la seguente: non.
0. 01. 0200. 1. Leone, Uggè.
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01 - (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei porti ove è istituita l'autorità portuale il Presidente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può provvedere con proprio provvedimento a conferire al personale dell'autorità portuale o ad altro personale appositamente specializzato le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fermo restando l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 3».
01. 0200. La Commissione.
All'emendamento 1.200. della Commissione, capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: articolo 80 aggiungere le seguenti:, comma 1,.
0. 1. 200. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, di cui all'articolo 80 e all'articolo 238 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro
1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
1. 200. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone, con decreto, la revisione generale delle macchine agricole di cui all'articolo 57, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione e per la sicurezza ambientale, nonché lo stato di efficienza.
1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 individua un ente certificatore tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, maggiormente rappresentativo sul piano nazionale della filiera dei soggetti professionali privati e pubblici coinvolti nel mercato delle macchine agricole, con esperienza pluriennale, anche europea, nella certificazione delle macchine agricole, al quale affidare la vigilanza sulle omologazioni, sulle immatricolazioni e sulle revisioni generali delle macchine agricole, la certificazione delle officine autorizzate alla revisione generale delle macchine agricole, lo studio della sicurezza stradale ed ambientale delle macchine agricole. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recepisce, con decreto, il disciplinare tecnico predisposto dall'ente certificatore, che determina le modalità ed i criteri delle omologazioni, delle immatricolazioni e della revisione generale, le tariffe, i requisiti delle officine dedicate esclusivamente alla manutenzione delle macchine agricole da abilitare alla revisione generale di cui al presente articolo, le procedure di abilitazione e le procedure di controllo della permanenza dei requisiti abilitanti.
1-ter. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, sono sottoposte alla revisione generale entro il termine del quinto anno dall'immatricolazione. Le revisioni generali successive alla prima hanno cadenza triennale. Le macchine agricole di cui all'articolo 57, circolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla revisione generale prevista dal comma 1, secondo il seguente calendario:
a) entro il 31 dicembre 2008 devono essere revisionate tutte le macchine im
matricolate precedentemente al 31 dicembre 1980;
b) entro il 31 dicembre 2009 devono essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 1990;
c) entro il 31 dicembre 2010 devono essere revisionate tutte le macchine immatricolate precedentemente al 31 dicembre 2004».
1. 06. Fabris, D'Elpidio, Picano.