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Allegato B
Seduta n. 196 del 27/7/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANCUSO e AMORUSO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
un gruppo di utenti del gestore 3-H3G, sono stati allarmati dalle notizie apparse su diversi siti Internet (poi confermate da testate giornalistiche) nelle quali viene annunciata l'imminente intenzione dell'operatore di procedere ad una rimodulazione unilaterale di tutti i piani pre-pagati attualmente in commercio;
la ventilata rimodulazione interesserebbe in particolare le tariffe in uscita (con rincari di tutte le componenti di costo: scatto alla risposta, tariffa al minuto, costo degli sms, con aumenti che arrivano al 50 per cento, la tariffa verrebbe altresì resa economicamente meno conveniente tramite un aumento di oltre il 200 per cento della franchigia sotto la quale non viene corrisposta alcuna ricarica;
il Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il quale trova applicazione in questa fattispecie in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259), all'articolo 33 qualifica come vessatorie le clausole che «determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» e stabilisce una presunzione di vessatorietà per le clausole che consentono «al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso» (articolo 33, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
il comma 4 dell'articolo 70 del Codice delle comunicazioni prevede la facoltà per l'utente di recedere dal contratto in caso di modifica delle condizioni contrattuali («Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto; senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni»);
il caso dei contratti pre-pagati e dell'operatore 3 presenta una duplice specificità che a nostro avviso deve essere tenuta in considerazione al fine di garantire al consumatore un effettivo diritto di recesso:
1. nei contratti pre-pagati il cliente anticipa il credito, pertanto un aumento del piano tariffario nella parte in cui va ad incidere sul credito presente sulla SIM del cliente dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione da parte del codice delle comunicazioni elettroniche, che invece pare non occuparsi di ciò in quanto la disciplina pare dettata per contratti di abbonamento post-pagato;
2. l'operatore 3 è l'unico operatore che commercializza telefoni simlock e operator-lock, il cui acquisto da parte dei consumatori è sempre correlato alla convenienza del piano tariffario attivo sulla sim abbinata al cellulare. Nel momento in cui 3 dovesse aumentare le tariffe l'utente che esercitasse il proprio diritto di recesso si troverebbe ad avere un telefono completamente inutilizzabile a causa del comportamento dell'operatore;
3. qualora il cliente abbia accumulato del credito residuo (cosa piuttosto frequente in considerazione della caratteristica dei piani tariffari di 3 di avere una autoricarica alta, e quindi particolarmente vantaggiosi per gli utenti che sviluppano un grosso volume di traffico in entrata) non è chiaro il destino di questo credito accumulato in caso di esercizio del diritto di recesso;
è certamente degno di menzione il fatto che lo stesso gestore H3G, quando eroga l'autoricarica maturata nel mese precedente, la accorpa di fatto al credito prepagato, e quindi, non solo dal punto di vista tecnico ed amministrativo ma, ben più importante in questo caso, dal punto di vista giuridico il gestore H3G è il primo a non fare alcuna differenza fra i due tipi di credito;
ulteriore motivo di estrema preoccupazione e, soprattutto, fonte di dubbio sulla effettiva legittimità, è la proposta che il gestore H3G voglia rimodulare l'autoricarica derivata dal traffico entrante di voce e sms, con ciò solo dimezzandola (con gli effetti vessatori illustrati sopra), ma anche introducendo una scadenza temporale (vincolo attualmente non esistente), ovvero l'obbligo di consumare la ricarica entro la fine del mese solare successivo a quello di erogazione. Va da sé che se, ad esempio, la ricarica fosse erogata il giorno 30 del mese successivo alla maturazione, di fatto si avrebbe un solo mese per consumarla, per cui, in tal caso, sarebbe una scadenza «bimestrale» solamente a parole;
se il gestore H3G, in primis, accorpa l'autoricarica ricevuta di fatto con il credito, e giova certamente ripeterlo anche in questo caso, di fatto sancendone dal punto di vista tecnico, amministrativo e soprattutto giuridico l'assoluta equiparazione, certamente tale obbligo di consumo dell'autoricarica non può e non deve applicarsi al credito (di qualunque natura o provenienza) esistente sulla scheda al momento dell'entrata in vigore della proposta rimodulazione tariffaria;
il motivo di questa rimodulazione, è effetto del decreto Bersani che ha «abolito i costi di ricarica» e giova ricordare che la enorme fetta di introiti legati ai costi di terminazione non viene minimamente intaccata dal decreto Bersani, per cui agli interroganti appare totalmente arbitraria la decisione del gestore di stravolgere in maniera così consistente l'autoricarica -:
quali iniziative, anche normative, intenda adottare il Governo per difendere i milioni di consumatori clienti di H3G da atteggiamenti disinvolti, ingiusti ed irrispettosi posti in essere dallo stesso network di telefonia mobile, che pur di ottenere numerosi clienti prima applica tariffe convenienti e poi le modifica repentinamente in modo unilaterale, realizzando un vero e proprio stravolgimento del contratto.
(5-01375)
Interrogazioni a risposta scritta:
BOFFA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
in data 22 giugno 2007, il Ministro delle Comunicazioni ha presentato il decreto ministeriale in materia di nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi;
tale provvedimento individua per la stagione estiva 2007, in via transitoria, riduzioni giornaliere ed orarie operate sulla base della riduzione dell'attività ordinaria degli sportelli e dei turni di ferie del personale; introducendo per gli anni successivi l'obbligo per Poste italiane di formulare un Piano di rimodulazione delle aperture estive da comunicare al Ministero delle Comunicazioni entro il 30 aprile di ogni anno per il periodo 15 giugno - 15 settembre;
tale provvedimento fissa altresì standard minimi di servizio;
in attuazione al decreto sono giunte alle sedi provinciali dell'azienda le comunicazioni delle Country, nella fattispecie quella per l'area Sud che comprende Campania e Calabria con sede Napoli;
in virtù delle decisioni del management campano di Poste Italiane, nella sola provincia di Benevento, il provvedimento ha determinato la chiusura a giorni alterni degli uffici postali di 26 comuni di medie e piccole dimensioni. I tagli hanno riguardato non soltanto piccole frazioni, ma anche paesi con sede comunale ed un unico Ufficio postale, contrariamente a quanto espresso negli orientamenti del Governo;
tale intervento ha determinato una crescente preoccupazione, sia delle popolazioni dei comuni interessati dalle chiusure, sia del personale di Poste Italiane, sia delle rappresentanze sindacali;
tali soggetti hanno manifestato il disagio generato dalle suddette razionalizzazioni, con particolare riguardo alle conseguenze sulle categorie deboli della popolazione come ad esempio le persone anziane o con difficoltà di spostamento, ma anche alla presenza di turisti e di emigranti di ritorno, rappresentando al contempo l'esigenza che venissero offerte maggiori garanzie di svolgimento del servizio ai cittadini -:
se non ritenga il Ministro delle Comunicazioni, pur tenendo conto dell'autonomia di Poste Italiane e della necessità di razionalizzare i servizi nel periodo estivo, di mettere in atto le necessarie iniziative tese a garantire su tutto il territorio nazionale e in particolare nei piccoli comuni del Mezzogiorno, i livelli necessari di servizi al cittadino evitando di adottare indiscriminate riduzioni delle attività e dei servizi a danno dei soggetti più deboli della popolazione.
(4-04552)
PELLEGRINO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
il Codice di Autoregolamentazione TV e Minori suddivide la programmazione in fasce orarie a seconda della maggiore o minore possibilità che vi siano telespettatori minori, individuando così una TV per tutti ed una TV per i ragazzi;
il Codice prevede altresì la sovrimpressione di un bollino informativo per indicare immediatamente l'idoneità, o meno, della trasmissione in onda per il pubblico di minori;
ferme restando le indicazioni provenienti dalle Commissioni di revisione cinematografica circa l'idoneità di un determinato film alla visione con o senza limitazioni di età, tutta la rimanente programmazione non riceve alcuna catalogazione da parte di una qualsivoglia autorità, con la conseguenza che i vari bollini informativi (verde, giallo e rosso) sono unilateralmente decisi dalla stessa emittente;
questa autonomia valutativa delle emittenti tempera notevolmente la ripartizione in fasce orarie, potendo nella pratica venir trasmesso un film con bollino verde che tuttavia, per contenuti trama o immagini, dovrebbe essere riservato ad altra fascia oraria;
la determinazione del bollino da mandare in sovrimpressione porta a conseguenze più delicate per le emittenti satellitari dotate di parental control, un sistema di filtraggio che permette al genitore di impostare cosa il minore possa guardare alla televisione;
infatti proprio per l'esistenza di tale protezione che deve essere appositamente inserita dal genitore spesso all'oscuro di tale possibilità, le emittenti con parental control sono esonerate dal rispettare la suddivisione in fasce orarie -:
quali misure intenda adottare, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e dall'articolo 10 della legge n. 112 del 3 maggio 2004 ed alla luce del meccanismo di funzionamento del sistema parental control, per tutelare i minori dai contenuti della programmazione televisiva satellitare.
(4-04560)
PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, TREPICCIONE, ASTORE e FUNDARÒ. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
Elitel è un gestore di telefonia fissa e trasmissione dati nato nel 2003 dalla fusione di sei gestori regionali;
nel corso degli anni Elitel ha accumulato 106 milioni di euro di debito nei confronti di Telecom, credito che Telecom Italia ha concesso liberamente;
nonostante il debito, Elitel ha fornito servizi a circa 250.000 utenti e dato lavoro a circa 2000 persone di cui circa 300 come dipendenti diretti e 475 parasubordinati da stabilizzare con assunzione secondo le norme del Ministro Damiano e concordate e firmate con le organizzazioni sindacali;
pur avendo dichiarato Telecom Italia che le garanzie fidejussorie erano adeguate al credito (articolo de Il sole 24 ore di sabato 21 luglio 2007), dal 3 luglio Telecom Italia ha messo in atto il distacco per inadempimento dell'operatore Elitel, distacco terminato il 10 luglio scorso, senza predisporre un congiunto ed adeguato piano di protezione per gli utenti, in considerazione del fatto che Telecom Italia è l'unica a disporre dell'accesso alla rete;
agli interroganti risulta che la nuova gestione di Elitel, che ha preso il controllo della società dal marzo scorso, ha pagato a Telecom Italia oltre 15 milioni di euro di gestione corrente del periodo marzo-giugno 2007 a fronte di fatture emesse da Telecom Italia di competenza per lo stesso periodo per euro 13 milioni, mentre ha ripetutamente tentato di giungere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti pregressi non pervenendo a nessun risultato concreto in quanto, sembra, che Telecom Italia abbia rifiutato l'esame dettagliato di qualsiasi accordo;
agli interroganti risulta inoltre che per accordi con la precedente proprietà Telecom avesse il diritto dovere di dare il proprio gradimento nel caso di cessione del pacchetto di maggioranza di Elitel: cosa che è regolarmente avvenuta proprio sul presupposto che Telecom Italia e la nuovo controllante di Elitel avrebbero trovato un accordo per il ripianamento del debito pregresso (accumulato dal 2001 al 2006) -:
cosa intendono fare i Ministri interessati a tutela dei posti di lavoro e dei consumatori che hanno subito ingenti danni dalla situazione passiva di distacco servizi.
(4-04561)
ALLASIA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
gli utenti del gestore 3-H3G stanno ricevendo in questi giorni un sms che li avvisa dell'imminente rimodulazione di tutti i piani prepagati attualmente in commercio;
la futura rimodulazione sembrerebbe interessare sia le tariffe in uscita, con rincari di tutte le componenti di costo, sia il credito derivante dal traffico ricevuto, che verrebbe ridotto del 50 per cento;
la rete internet si sta popolando di proteste riferite a questa situazione, in cui si evidenziano i dubbi in merito alla liceità di queste rimodulazioni e il malcontento degli utenti;
il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, all'articolo 33 qualifica come vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e stabilisce una presunzione di vessatorietà per le clausole che consentono di modificare unilateralmente le disposizioni del contratto o le caratteristiche del prodotto e del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
il comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, dispone che gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali;
la specificità dei contratti prepagati fa sì che un aumento del piano tariffario, nella parte in cui va ad incidere sul credito presente nella sim del cliente al momento dell'entrata in vigore della rimodulazione, produca un effetto retroattivo che ovviamente va a discapito dell'utente;
la fattispecie di contratti pre-pagati utilizzati dal gestore 3, contratti cioè in cui il cliente anticipa il credito, non viene contemplata dal codice delle comunicazioni che sembra comprendere esclusivamente contratti di abbonamento post pagato;
l'operatore 3 è l'unico in Italia che commercializza telefoni sim-lock e operator-lock, il cui acquisto da parte dei consumatori è sempre correlato alla convenienza e piano tariffario attivo sulla sim abbinata al cellulare;
nel caso in cui l'utente esercitasse il proprio diritto di recesso a causa dell'aumento delle tariffe messo in atto dal gestore 3, si ritroverebbe ad avere un telefono inutilizzabile;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha divulgato recentemente le linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 40 del 2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge;
in tale documento dell'Agcom si legge chiaramente che, dal momento dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa (ivi compresi i casi di esercizio del recesso, trasferimento dell'utenza presso altro operatore e risoluzione per inadempimento) l'utente ha diritto al riconoscimento dell'eventuale credito residuo;
il credito accumulato dall'utente tramite il meccanismo di autoricarica viene accreditato dal gestore nel mese successivo a quello dell'avvenuto traffico telefonico, accorpandolo al credito acquistato -:
come intenda intervenire per chiarire se i contratti prepagati possono essere ricompresi fra quelli di cui al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;
se non ritenga che ferma restando l'autonomia dell'Agcom esista la necessità di migliorare gli strumenti che garantiscono un pieno ed effettivo diritto di recesso per gli utenti che al momento della rimodulazione desiderino cambiare operatore, con particolare attenzione a quelle circostanze dove non esiste di fatto separazione fra credito prepagato e autoricarica ricevuta dal gestore.
(4-04564)