L’avvio dell’esame parlamentare delle proposte di legge sul
riassetto del sistema radiotelevisivo – poi confluito nell’approvazione della legge n. 112
del 2004 (v. capitolo Il riassetto del sistema
radiotelevisivo) è stato preceduto[1] dal messaggio del Presidente della Repubblica – ai sensi dell’articolo
87 della Costituzione - in materia di pluralismo
e libertà di informazione, trasmesso alle Camere il 23 luglio 2002[2]
(DOC I, n.
2).
Il messaggio ricorda come la garanzia del pluralismo e
dell’imparzialità dell’informazione costituisca strumento essenziale per la
realizzazione di una democrazia compiuta, e, nel richiamare l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale in materia (v. scheda Sistema
radiotelevisivo – Giurisprudenza costituzionale), sottolinea come il “pluralismo esterno” non sia sufficiente
a garantire la completezza e l’obiettività della comunicazione politica, ove
non concorrano ulteriori misure “sostanzialmente ispirate al principio della
parità di accesso delle forze politiche (cd. “pluralismo interno”). Il messaggio evidenzia, inoltre, come i
principi del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione abbiano trovato organico
sviluppo nel pacchetto di direttive comunitarie sulle comunicazioni
elettroniche (v. capitolo Le comunicazioni elettroniche),
in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v.
scheda La Carta dei diritti fondamentali).
Si sottolinea, poi, la rilevanza del processo di evoluzione tecnologica,
destinato a produrre un ampliamento
delle occasioni di mercato che di per sé costituiscono un freno alla
costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti; peraltro, il messaggio
precisa che il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione non possono essere
conseguenza automatica del progresso tecnologico, essendo a tal fine necessarie
nuove politiche pubbliche.
In tale contesto (prospettiva della nuova realtà tecnologica, nuovo quadro normativo europeo, indicazioni della Corte costituzionale) nasce – secondo quanto indicato nel messaggio del Capo dello Stato - la necessità di una legge di sistema, che riservi particolare attenzione al ruolo centrale del servizio pubblico[3], alla tutela dei minori, alla definizione dei principi fondamentali per l’attivazione della potestà concorrente delle regioni ai sensi della riforma dell’art. 117 della Costituzione (v. scheda Sistema radiotelevisivo – I rapporti Stato – regioni), essendo lo Stato chiamato a svolgere la sua funzione essenziale di salvaguardia dell’unità della nazione. Il messaggio sottolinea altresì come, nell’elaborare la legge di sistema, si debba tener presente che “il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione così come lo spazio da riservare nei mezzi di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e della opposizione”. Anche a tal fine, si suggerisce di estendere la vigilanza del Parlamento, in coordinamento con l’Autorità di garanzia, all’intero circuito mediatico, pubblico e privato, allo scopo di rendere omogeneo ed uniforme il principio della “par condicio”.
In conclusione, il messaggio individua – riassumendo le considerazioni formulate - alcuni obiettivi essenziali :
§ specificazione normativa – nel nuovo contesto tecnologico – dei principi e della giurisprudenza costituzionale;
§ attuazione delle pacchetto di direttive sulle comunicazioni elettroniche;
§ definizione del quadro normativo per l’attivazione della competenza concorrente delle regioni;
§ garanzia, attraverso il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione, dei diritti fondamentali dell’opposizione e delle minoranze.
A seguito di un complesso iter che ha visto l’approvazione, con due letture da parte di entrambe le Camere, del testo unificato (AC 310 e abb.-D) recante norme in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, il testo è stato rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell’art. 74 della Costituzione, in data 15 dicembre 2003.
Il messaggio di rinvio, dopo una breve ricostruzione dell’iter seguito dal testo unificato, nonché dei principali contenuti della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466 (v. infra), intervenuta nel corso dell’iter, si sofferma principalmente sulle seguenti questioni:
§
cessazione
del regime transitorio previsto dalla legge n. 249/97 e rapporto con la
giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza
466/2002, il cui dispositivo stabilisce la necessaria fissazione di un termine
certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, per
la definitiva cessazione del “regime transitorio” (con gli effetti previsti
dalla normativa vigente per le emittenti
eccedenti i limiti “antitrust”,
vale a dire, la trasmissione dei programmi irradiati da tali emittenti
esclusivamente via satellite o via cavo, nonché la realizzazione da parte della
RAI della terza rete senza pubblicità) (v. scheda Sistema
radiotelevisivo – Giurisprudenza costituzionale). Il messaggio fa
direttamente riferimento, a tal proposito, alla disciplina transitoria per la conversione dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale del sistema televisivo prevista dall’articolo 25 dell’AC 310 e abb.-D, richiamando in particolare i
commi 1, 2 e 3 dell’articolo, che definivano i termini e le modalità per
verificare l’ampliamento dell’offerta di programmi e del pluralismo (v. scheda Sistema radiotelevisivo – La disciplina transitoria);
§
concentrazione dei mezzi finanziari ed
assunzione del sistema integrato delle
comunicazioni (SIC) come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei
singoli operatori della comunicazione, nonchè idoneità del limite del 20%
calcolato su tale base (in considerazione delle sue dimensioni), ad evitare la
formazione di posizioni dominanti[4]. Il messaggio fa direttamente
riferimento, a tal proposito, all’articolo
15, comma 2, dell’AC 310 e abb. – D, che individuava il tetto del 20% del
SIC, a sua volta strettamente correlato al comma 3, laddove venivano
specificamente individuati i ricavi da considerare per il calcolo di tale quota
(v. scheda Sistema radiotelevisivo – La disciplina
anticoncentrazione);
§ questione del rapporto tra operatori della radiotelevisione e operatori della carta stampata nella raccolta pubblicitaria, riguardo alla necessità di evitare che gli operatori della radiotelevisione inaridiscano “una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, recando grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela”[5] e, in definitiva, della libertà di stampa costituzionalmente garantita;
§
necessità di espungere dal testo i riferimenti
al decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198[6],
del quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, con la
sentenza n. 303 del 2003 (v. scheda Legge
obiettivo – Giurisprudenza costituzionale)
[1]
Il procedimento legislativo sul tema
ha avuto inizio in particolare con la presentazione alla Camera, il 25
settembre 2002, del disegno di legge del Governo (A.C. 3184).
[2]
I temi contenuti nel messaggio del
Presidente della Repubblica sono stati oggetto di appositi dibattiti
parlamentari svoltisi alla Camera sia in Assemblea, in data 25 luglio 2002, sia
presso le Commissioni riunite I, VII e IX, in data 2 ottobre e 9 ottobre 2002,
nonché al Senato, in Aula, in data 25 luglio 2002 .
[3]
Sul punto, viene richiamato il Trattato di Amsterdam che
muove dal presupposto del collegamento del sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri con le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni
società, nonché con l’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di
comunicazione.
[4] La disciplina della formazione delle posizioni dominanti in questa materia, come sottolineato nello stesso messaggio del Capo dello Stato sul pluralismo dell’informazione (vedi supra), appare strettamente connesso alla garanzia del pluralismo e della concorrenza nel settore dei media.
[5] Il messaggio cita testualmente per questa parte un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985.
[6] Tale decreto legislativo. disciplinava l’installazione e la modifica delle infrastrutture di telecomunicazioni dichiarate di interesse strategico secondo le procedure di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd “legge obiettivo”). Gran parte delle norme recate dal decreto legislativo n. 198 del 2002 avevano ad oggetto le procedure autorizzative all’installazione degli impianti, pur includendo anche norme relative al miglioramento dell’efficienza delle opere di scavo, segnatamente attraverso la coubicazione dei cavi per telecomunicazioni.