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Allegato B
Seduta n. 88 del 19/12/2006
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AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Interrogazione a risposta scritta:
GRILLINI. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento del 26 gennaio 2006, ha approvato l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, con il quale si da attuazione all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
in particolare nel predetto Accordo sono stabilite le regole relative alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, che prevedono tre diversi moduli formativi, uno per la formazione di base (Modulo A) e due per la formazione di specializzazione (Moduli B e C), oltre alla formazione per l'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza quinquennale;
l'Accordo esplicitamente al punto 3 prevede che i corsi di formazione per l'aggiornamento possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza (FAD), mentre non vieta il ricorso alla formazione a distanza per i corsi di formazione di base e per quelli di specializzazione: metodologia e tecnica di insegnamento da ritenersi quindi consentita essendo ormai divenuta ordinaria ad ogni livello ed in ogni ambiente di insegnamento;
la stessa Conferenza permanente nella seduta del 5 ottobre 2006 ha approvato un documento contenente delle linee guida interpretative dell'Accordo del 26 gennaio 2006;
al punto 2.2 di tali linee guida si afferma che relativamente ai moduli formativi A, B e C «è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema»;
l'esclusione del ricorso alla FAD per i motivi indicati risulta, secondo l'interrogante, pretestuosa e infondata, in considerazione del livello di sviluppo e della grande diffusione raggiunta da tale metodologia di insegnamento, utilizzata anche a livello universitario e dagli Enti Pubblici; nonché risulta pretestuosa in considerazione dello stesso Accordo che la prevede esplicitamente per i non meno complessi corsi di formazione per l'aggiornamento quinquennale;
inoltre il ricorso alla FAD comporta un risparmio economico, nonché un guadagno
di tempo per i lavoratori e le imprese; mentre l'esclusione rappresenta un ingiusto danno per le imprese che in Italia offrono professionalmente servizi di formazione a distanza -:
se il Governo intenda prendere provvedimenti, di concerto con gli altri soggetti della Conferenza permanente, per rimediare all'evidente esclusione, che l'interrogante giudica irragionevole, della FAD relativamente ai moduli formativi A, B e C.
(4-02013)