Le imposte dirette

La tassazione delle persone fisiche

La disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata più volte modificata durante la XIV legislatura.

Il primo intervento è stato realizzato dall’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), il quale ha aumentato la misura delle detrazioni per figli a carico, con particolare riferimento ai contribuenti con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro e con maggior numero di figli. Una detrazione d’importo superiore è stata riconosciuta per ciascun figlio portatore di handicap ovvero di età inferiore a tre anni.

Nelle seguenti tabelle sono riportati, relativamente all’anno 2002, gli importi delle detrazioni annue per ciascun figlio a carico spettanti in base a quanto previsto dalla normativa previgente e in base all’articolo 2 della legge n. 448 del 2001:

 

Importi annui di detrazione per ciascun figlio a carico dal 2002

Articolo 12 TUIR ante legge n. 448 del 2001

 

 

Numero dei figli a carico

e importo della detrazione in euro (in lire)

Classi di reddito

in euro

(in milioni di lire)

1

2

3

4 e oltre

 

1° figlio

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

Oltre

fino a

0

(0)

36.151,98

(70)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

36.151,98

(70)

41.316,55

(80)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

41.316,55

(80)

46.481,12

(90)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

46.481,12

(90)

51.645,69

(100)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

oltre 51.645,69

(oltre 100)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

 

L’importo della detrazione era incrementato di 123,95 euro (lire 240.000) su base annua per i figli di età inferiore a tre anni.

 


Importi annui di detrazione per ciascun figlio a carico dal 2002

Articolo 12 TUIR, come modificato dall’art. 2 della Legge n. 448 del 2001

 

 

Numero dei figli a carico

e importo della detrazione in euro (in lire)

Classi di reddito

in euro

(in milioni di lire)

1

2

3

4 e oltre

 

1° figlio

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

1° figlio

dal

2° figlio

Oltre

fino a

0

(0)

36.151,98

(70)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

36.151,98

(70)

41.316,55

(80)

303,68

(588.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

41.316,55

(80)

46.481,12

(90)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

46.481,12

(90)

51.645,69

(100)

303,68

(588.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

303,68

(588.000)

336,73

(652.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

oltre 51.645,69

(oltre 100)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

285,08

(552.000)

516,46

(1.000.000)

516,46

(1.000.000)

 

L’importo della detrazione, se inferiore a 516,46 euro (lire 1.000.000), è incrementato di 123,95 euro (lire 240.000) su base annua per i figli di età inferiore a tre anni.

La detrazione annua spettante nella misura di 516,46 euro (lire un milione) è elevata a 774,69 euro (lire 1.500.000) nel caso di figli con handicap.

In grigio sono distinti i casi in cui la detrazione risulta dello stesso importo previsto dalla normativa previgente.

 

Lo stesso articolo 2 della legge n. 448 del 2001, al comma 6, ha inoltre sospeso, per l’anno 2002, la rimodulazione delle aliquote IRPEF[1], che avrebbe dovuto operare ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

 

Successivi interventi hanno più profondamente modificato l’applicazione dell’imposta e la sua progressione, incidendo sia sulla determinazione di scaglioni e aliquote, sia sull’applicazione delle deduzioni e delle detrazioni[2].

La legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’articolo 2, ha inteso definire, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il primo modulo della riforma dell’IRPEF, contenuta nel disegno di legge recante la delega per la riforma del sistema fiscale statale, successivamente approvato come legge 7 aprile 2003, n. 80.

In particolare il suddetto articolo:

§      ha introdotto una deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, riconoscendo in tal modo l’esenzione dall’IRPEF in favore di una quota di reddito di importo pari alla deduzione (c.d. no-tax area). L’importo base della deduzione è di 3.000 euro, con incrementi differenziati[3] in relazione alla natura dei redditi percepiti dal contribuente. La deduzione spetta a condizione che il reddito complessivo del soggetto non superi determinati limiti e, all’interno di tali limiti, spetta in misura decrescente al crescere del reddito[4];

§      ha rimodulato gli scaglioni di reddito, che sono rimasti fissati in cinque, e le aliquote d’imposta applicabili agli scaglioni stessi;

Nella seguente tabella gli scaglioni introdotti sono raffrontati con quelli previsti dalla normativa previgente, per gli anni 2002 e 2003.

 

 

Aliquote previgenti

Aliquote introdotte

CLASSI DI REDDITO (in euro)

2002

2003

2003

fino a 10.329,14

18%

18%

23%

da 10.329,14

a 15.000,00

24%

22%

da 15.000,00

a 15.493,71

29%

da 15.493,71

a 29.000,00

32%

32%

da 29.000,00

a 30.987,41

31%

da 30.987,41

a 32.600,00

39%

38%

da 32.600,00

a 69.721,68

39%

da 69.721,68

a 70.000,00

45%

44%

oltre 70.000,00

45%

 

§      ha rideterminato, in relazione all’introduzione della no-tax area, l’importo delle detrazioni spettanti ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa minore e di pensione[5];

§      ha riconosciuto, per l’anno 2003, una clausola di salvaguardia[6] a favore dei contribuenti, i quali possono applicare il regime previgente, qualora dall’applicazione delle nuove disposizioni derivi un aggravio della tassazione.

 

Con l’articolo 1, commi 349-353, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), si è data attuazione al c.d. secondo modulo della riforma IRPEF. L’intervento ha riguardato i seguenti punti:

§      trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni[7], d’importo indipendente dal numero dei figli e maggiorato per i figli di età inferiore a tre anni o portatori di handicap.

Le deduzioni per carichi di famiglia sono le seguenti:

a)      3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

In precedenza era prevista una detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato pari a: euro 564,18, se il reddito complessivo non superava 15.493,71 euro; 496,60 euro, se il reddito complessivo era superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro; 459,42 euro, se il reddito complessivo era superiore a 30.987,41 euro ma non a 51.645,69 euro; 422,23 euro, se il reddito complessivo era superiore a 51.645,69 euro.

b)    2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; la stessa deduzione è riconosciuta per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile[8] (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’importo dev’essere ripartito tra coloro che hanno diritto dalla deduzione.

Per gli importi delle detrazioni precedentemente in vigore si veda, sopra, la tabella relativa alle modifiche introdotte dalla legge n. 448 del 2001;

c)    3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

In precedenza, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni era previsto un aumento della detrazione pari a 123,95 euro.

d)    3.700 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

In precedenza per i figli portatori di handicap era prevista una detrazione di 774,69 euro.

e)    3.200 euro per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato.

In precedenza, a tale fattispecie si applicava, per il primo figlio, la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se più favorevole, e per gli altri figli la detrazione ordinaria.

§      introduzione di una deduzione, sino ad un massimo di 1.820 euro, per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. La deduzione può essere operata alternativamente dal soggetto che sostiene le spese per la propria assistenza personale o dal soggetto che sostiene tali spese nell’interesse delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile;

§      previsione di un meccanismo in base al quale si determina, in misura decrescente al crescere del reddito, l’importo delle deduzioni sopra indicate (per oneri di famiglia e per le spese per l’assistenza ai soggetti non autosufficienti) effettivamente spettante al contribuente[9];

§      modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF, le quali passano, almeno formalmente, da cinque a tre. Tuttavia, a carico dei redditi superiori a 100.000 euro è stato introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito che eccede tale importo.

Nella seguente tabella sono confrontate le aliquote previgenti con le nuove (compreso il contributo di solidarietà):

 

 

CLASSI DI REDDITO (in euro)

Aliquote previgenti

Aliquote introdotte

fino a 15.000

23%

23%

da 15.000

a 26.000

29%

da 26.001

a 29.000

33%

da 29.001

a 32.600

31%

da 32.601

a 33.500

39%

da 33.501

a 70.000

39%

da 70.001

a 100.000

45%

oltre 100.000

43%

 

§      abrogazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata.

 

Un intervento di carattere puntuale è stato operato dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2005, una detrazione per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette per la frequenza ad asili nido.

 

Da ultimo, il comma 466 dell’articolo 1 della medesima legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha istituito un’addizionale alle imposte sul reddito, dovuta dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soci delle società di persone e dagli altri soggetti ad essi equiparati, da applicarsi alla quota di reddito proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi. La misura dell'addizionale è fissata nel 25 per cento[10]. Essa è indeducibile agli effetti delle imposte sul reddito.

La specificazione del carattere pornografico o di incitamento alla violenza è rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto non è stato finora emanato.

 

Nel corso della legislatura, la Commissione VI (Finanze) della Camera ha inoltre esaminato alcune proposte di legge (A.C. 48 e abbinate) concernenti misure fiscali in favore della famiglia. Tra queste era compresa l’introduzione dell’istituto del quoziente familiare, in base al quale, agli effetti dell’imposizione sul reddito, i redditi dei componenti del nucleo familiare si sommano e il risultato viene diviso per coefficienti determinati in relazione al numero e alla qualità dei componenti il nucleo. Le aliquote d’imposta sono applicate all’importo risultante dalla divisione. L’imposta dovuta dal nucleo familiare è determinata infine moltiplicando il risultato di quest’ultima operazione per lo stesso coefficiente utilizzato per la divisione.

La tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

L’imposta sul reddito delle società

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344[11], è stata data parziale attuazione alla delega, contenuta nella legge n. 80 del 2003, per la riforma del sistema fiscale statale. Il citato decreto legislativo ha riformato l’imposizione sul reddito delle società, sostituendo alla precedente imposta, denominata imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), una nuova imposta, denominata imposta sul reddito delle società (IRES). Disposizioni integrative e correttive sono state emanate con il successivo decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

I principali elementi di novità dell’IRES rispetto alla precedente imposta sono:

§      fissazione dell’aliquota dell’imposta al 33 per cento (articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR).

L’aliquota dell’IRPEG, gravante su una base imponibile diversamente determinata, era fissata, all’inizio della XIV legislatura, nella misura del 36 per cento, con riduzione al 35 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003. L’articolo 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), aveva successivamente stabilito che la misura dell’aliquota applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, anziché il 35, fosse il 34 per cento.

§      abolizione del credito d’imposta sui dividendi e nuovo regime di tassazione degli utili percepiti dai soci delle società di capitali (articoli 47 e 59 del TUIR).

Il credito d’imposta sui dividendi (articolo 14 del TUIR, nel testo precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003) era un meccanismo diretto ad evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dai soggetti IRPEG[12].

Il nuovo regime di tassazione degli utili introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003 prevede che, fermo restando il pagamento dell’imposta da parte della società, gli utili percepiti dai soci concorrano alla formazione del reddito del socio stesso solo per una percentuale del loro importo. La percentuale è variamente determinata in relazione alla natura del socio (persona fisica, imprenditore o meno, o persona giuridica) e alla misura della sua partecipazione alla società (qualificata o meno).

§      esenzione parziale, ai fini fiscali, di alcune plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni (c.d. participation exemption: articolo 87 del TUIR)[13].

L’esenzione è riconosciuta, al ricorrere di determinate condizioni, esclusivamente alle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES e ad essa corrisponde l’indeducibilità delle relative minusvalenze (articolo 101 del TUIR)[14].

§      contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization: articolo 98 del TUIR).

La relativa disposizione prevede che gli interessi passivi sui finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati della società, o loro parti correlate, sono indeducibili ai fini fiscali, qualora i suddetti finanziamenti superino determinati limiti. Il nuovo istituto mira a contrastare l’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, la quale consente alla società, mediante l’indebitamento verso i propri soci, di dedurre gli interessi passivi pagati ai soci stessi (con abbattimento dell’utile) e ai soci non imprenditori di beneficiare di una tassazione sostitutiva degli interessi percepiti, con aliquota inferiore a quella prevista per la tassazione dei proventi.

L’articolo 62 del TUIR estende agli imprenditori individuali l’applicazione della normativa di contrasto della sottocapitalizzazione, con riferimento ai finanziamenti dell’imprenditore (o dei familiari, per quanto riguarda le imprese familiari).

§      introduzione del regime di trasparenza per le società di capitali (c.d. consortium relief: articoli 115 e 116 del TUIR).

Si tratta di un regime opzionale, in applicazione del quale le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assicurazione, partecipate, in misura non inferiore al 10 per cento né superiore al 50 per cento, da altre analoghe società, imputano il reddito complessivo prodotto direttamente a ciascun socio, proporzionalmente alla partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L’opzione può inoltre essere esercitata dalle società a responsabilità limitata e cooperative con volume di ricavi non superiore a determinati limiti e compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative).

Quest’istituto ricalca le modalità di tassazione previste obbligatoriamente per le società di persone (articolo 5 del TUIR).

§      introduzione della tassazione consolidata di gruppo, sia a livello nazionale (articoli 117-129 del TUIR), sia a livello mondiale (articoli 130-142 del TUIR).

A seguito dell'opzione per la tassazione di gruppo, per la società o ente controllante viene determinato un unico reddito complessivo globale imponibile, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi di ciascuna entità appartenente al gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

§      introduzione di un regime opzionale di tassazione forfetaria per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax: articoli 155-161 del TUIR).

Il reddito delle imprese marittime che optano per l’applicazione di questo regime è determinato in base alla stazza netta del naviglio posseduto e ai giorni di impiego del naviglio stesso.

§      revisione della disciplina del credito per le imposte pagate all’estero (articolo 165 del TUIR).

Il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite pregresse[15].

§      estensione della disciplina dei redditi d’impresa realizzati da società controllate, residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. controlled foreign companies - CFC), alle società collegate residenti negli stessi paesi (articoli 167 e 168 del TUIR).

Per contrastare la riduzione dell’onere fiscale effettuata mediante attribuzione di una parte consistente dei redditi percepiti alla società residente nel paese a fiscalità più favorevole, i redditi prodotti da questa società sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle quota di partecipazione. L’imputazione è effettuata a decorrere dalla chiusura dell’esercizio, a prescindere dall’effettiva distribuzione dei dividendi. Sono comunque previsti meccanismi per evitare la doppia imposizione.

Disposizioni speciali riguardanti talune attività

Nel corso della XIV legislatura il legislatore è intervenuto inoltre in materia di disciplina fiscale dell’impresa agricola (v. scheda Regime fiscale delle attività agricole). In particolare, è stata estesa la nozione di attività agricole connesse, agli effetti della qualificazione dei redditi da esse ricavati come redditi agrari, mentre per le attività agricole eccedenti i limiti quantitativi stabiliti, considerate produttive di reddito d’impresa, si è introdotto un sistema facoltativo di tassazione forfetaria.

 

Interventi rilevanti hanno riguardato la disciplina delle società cooperative (v. scheda Regime fiscale delle cooperative). In particolare, l’applicazione delle agevolazioni fiscali è stata limitata alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta, individuata in base al requisito della mutualità prevalente, ed è stato modificato – in ragione diversa a seconda della sussistenza o meno di tare caratteristica – il regime di tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile.

 

Con gli articoli da 6 a 10 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351[16], è stato determinato il regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare, agli effetti delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto (v. scheda Regime fiscale dei fondi immobiliari). Per quanto concerne le imposte dirette, la finalità di evitare il fenomeno della doppia imposizione è conseguita esentando tali fondi dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e assoggettando correlativamente a tassazione i redditi percepiti dall'investitore, mediante applicazione di una ritenuta del 12,5 per cento da parte della società di gestione.

 

A carico delle imprese di assicurazione, l’articolo 1 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, ha introdotto un’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione che costituiscono forma di previdenza integrativa individuale. Tale imposta, fissata nella misura dello 0,20 per cento per il periodo d’imposta 2003, è stata aumentata allo 0,30 per cento, per il periodo d’imposta 2004, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

Le somme versate dall’impresa assicuratrice a questo titolo costituiscono credito d’imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ex articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482) e dell'imposta sostitutiva sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (ex articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600); a decorrere dall'anno 2007, il credito può essere altresì utilizzato – a determinate condizioni – anche in compensazione di imposte e contributi ovvero ceduto a società o enti appartenenti al medesimo gruppo.

Le stesse disposizioni sono state poi estese anche alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, limitatamente all’ammontare delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia (novella introdotta all’articolo 41-bis, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

Il comma 2-quater del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002 ha inoltre modificato la disciplina relativa alla deducibilità delle variazioni della riserva sinistri da parte delle imprese assicuratrici esercenti l’assicurazione nei rami danni. La deduzione viene limitata al 90 per cento della variazione per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (considerandosi tale il 50 per cento della medesima riserva sinistri). La parte eccedente è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

 

Una particolare disciplina fiscale per l’ammortamento dei beni strumentali delle imprese operanti nella distribuzione e nel trasporto di gas ed energia elettrica è stata introdotta nel corso del 2005, dapprima in via transitoria – con riferimento al solo periodo d’imposta in corso – dall’articolo 11-quater D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005, indi in forma permanente dall’articolo 1, commi da 325 a 328, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto nel testo unico delle imposte sui redditi il nuovo articolo 102-bis. La nuova disciplina prevede che per la determinazione degli ammortamenti, in luogo dell’applicazione dei coefficienti previsti secondo la disciplina generale, sia fatto riferimento alla vita utile dei beni, così come è determinata dall’autorità di regolazione del settore (Autorità per l’energia elettrica e il gas). Ne consegue la riduzione della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile. Viene altresì esclusa la facoltà di ricorrere all’ammortamento anticipato o accelerato. Per i beni utilizzati in locazione finanziaria (leasing), in conformità al trattamento contabile previsto dai princìpi contabili internazionali (IAS), è previsto che la deduzione delle quote di ammortamento spetti all’impresa utilizzatrice, mentre alla formazione del reddito dell’impresa concedente concorrono esclusivamente i proventi impliciti nei canoni di locazione determinati, in ciascun esercizio, in base al piano di ammortamento finanziario.

 

Nel quadro dell’attuazione della delega per la riforma del sistema previdenziale, il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha ridisciplinato l’ordinamento delle forme pensionistiche complementari, intervenendo anche su aspetti relativi al regime tributario delle contribuzioni versate ai fondi e delle prestazioni da essi erogate; è rimasta invece sostanzialmente confermata la vigente disciplina relativa alla tassazione dei risultati della gestione dei patrimoni dei fondi medesimi (v. scheda Regime fiscale dei fondi pensione). Questa disciplina entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008.

Imposte sostitutive

Alcuni interventi hanno riguardato le imposte sostitutive sui redditi di capitale, la cui disciplina era stata oggetto di riordino mediante il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari (cosiddetti capital gains), con l’articolo 9 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, si è provveduto alla soppressione del cosiddetto equalizzatore, meccanismo complesso e di non agevole applicazione che era stato concepito al fine di rendere finanziariamente equivalente la tassazione fondata sul criterio del realizzo (regime della dichiarazione e regime del risparmio amministrato), con quella anticipata in base al criterio del maturato, propria del regime del risparmio gestito. Per altro, l’efficacia del D.M. 4 agosto 2000, che ne disponeva l’operatività a decorrere dal 1° gennaio 2001, era stata sospesa con ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio 3 agosto 2001, n. 4971, motivata in relazione al fatto che il meccanismo avrebbe assoggettato a tassazione anche profitti puramente virtuali.

Successivamente, con l’articolo 41, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato abolito anche il cosiddetto “piccolo equalizzatore”, previsto al medesimo fine per la tassazione degli interessi e degli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari senza cedola ("zero coupon").

L’articolo 10 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, allo scopo di favorire l’accesso degli investitori esteri alle emissioni obbligazionarie italiane, riducendo quindi il costo del finanziamento per gli emittenti, ha esteso l’esenzione dall’imposta sugli interessi dei titoli di Stato o su quelli dei titoli obbligazionari emessi dai grandi emittenti – precedentemente applicabile solo ai soggetti esteri residenti in uno Stato con cui esista una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito – a tutti i soggetti non residenti, con eccezione di quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Successivamente, l’articolo 41, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ha ridotto l’efficacia di quest’ultima eccezione, ammettendo all’esenzione anche i soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, purché rientrino nel novero di quelli che garantiscono lo scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.

L’articolo 41-bis, commi 1 e 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è intervenuto sulla disciplina dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché sui redditi delle prestazioni pensionistiche complementari, provvedendo all’equiparazione del regime tributario dei contratti stipulati con imprese estere rispetto a quelli stipulati con imprese residenti. In particolare, è stato esteso alle imprese comunitarie operanti in regime di libera prestazione di servizi l’obbligo di sostituzione tributaria – direttamente o tramite rappresentante fiscale – sui redditi percepiti da soggetti residenti in Italia non esercenti attività d'impresa; il regime dichiarativo è stato mantenuto invece per i soli redditi di capitale percepiti fuori del territorio dello Stato senza l'intervento del sostituto d'imposta.

 

Altre imposte sostitutive introdotte o prorogate hanno avuto ad oggetto operazioni di adeguamento dei valori contabili di determinati beni iscritti nei bilanci delle imprese. Così, sono state più volte prorogate le disposizioni agevolative per la rivalutazione dei beni d’impresa già previste dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3; beneficio parzialmente prorogato dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, indi dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, co. 25).

Nel medesimo ambito sono state introdotte imposte sostitutive per:

§      l’affrancamento di riserve e fondi in sospensione d’imposta: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 4 (prorogata dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 3, co. 1); la stessa misura è stata nuovamente riproposta dai commi 473-478 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (per importi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2004);

§      l’aggiornamento del valore di partecipazioni non negoziate: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5 (prorogata dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, co. 3, e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2; termine riaperto, per i beni posseduti al 1° gennaio 2005, dall’art. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203);

§      la rideterminazione del valore d’acquisto di terreni edificabili: L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 (prorogata dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, co. 3, e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2; termine riaperto, per i beni posseduti al 1° gennaio 2005, dall’art. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203);

Le misure concernenti la rivalutazione dei beni delle imprese, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili (estesa in questa circostanza anche ai beni-merce) iscritte a bilancio nell’esercizio 2004 sono state da ultimo riproposte dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 469-476.

L’articolo 1, comma 496, della medesima legge n. 266 del 2005, nel contesto di un’operazione volta a far emergere i valori effettivi delle compravendite immobiliari, ha previsto un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali sono utilizzate dal legislatore per concedere benefìci economici a categorie di soggetti considerati meritevoli di tutela. Possono essere concesse mediante crediti d’imposta[17], esenzioni, riduzione delle aliquote di imposta, riconoscimento di deduzioni o detrazioni.

Nel corso della XIV legislatura, oltre al proseguimento di alcuni interventi avviati nella legislatura precedente, sono stati concessi, tra gli altri, i seguenti crediti d’imposta:

§      credito d’imposta in favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (articolo 11 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178). Si tratta di un’estensione del credito d’imposta introdotto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate), valida su tutto il territorio nazionale e operante negli anni 2002, 2003 e 2004;

§      credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il credito d’imposta, riconosciuto fino a 5.000 euro annui, si applica nel periodo 2006-2010 (articolo 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni);

§      credito d’imposta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che partecipano a processi di concentrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relativi alle operazioni di concentrazione stesse (articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Il credito d’imposta si applica negli anni 2005, 2006 e 2007. L’articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha esteso questo credito di imposta agli imprenditori agricoli;

§      premio di concentrazione, consistente in un credito d’imposta, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese risultanti da processi di concentrazione e aggregazione (articolo 2 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156). Il premio, che si applica per gli anni 2005, 2006 e 2007, è commisurato ai valori della produzione netta, risultanti dalle dichiarazioni, presentate agli effetti dell’IRAP, da tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o all’aggregazione.

 

Si segnalano inoltre le seguenti agevolazioni concesse in forma diversa dal credito d’imposta:

§      esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nel periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti. L'incentivo (c.d. Tremonti-bis) si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido per i bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383);

§      detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, partecipazione a fiere all’estero[18], quotazione in borsa, stage aziendali per studenti. L’agevolazione (c.d. tecno-Tremonti) si applica nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della relativa disposizione (articolo 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

§      esenzione, ai fini delle imposte dirette, del 90 per cento del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. I suddetti redditi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP. L'incentivo si applica per tre periodi di imposta, a decorrere dal rientro in Italia (articolo 3 dello stesso decreto-legge).

 

Due importanti agevolazioni fiscali concesse, nella forma di crediti d’imposta, nella XIII legislatura sono state ridisciplinate e hanno continuato a trovare applicazione nel corso della XIV legislatura:

§      credito d’imposta per incremento dell’occupazione in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico (articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001, successivamente ridisciplinato dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 2002, n. 289). Ai sensi del D.M. 1° agosto 2002[19], per poter fruire del credito d’imposta è necessario presentare, prima dell’assunzione del lavoratore, apposita istanza all’Agenzia delle entrate, allo scopo di consentire il controllo della spesa relativa al credito d’imposta. L’agevolazione, valida su tutto il territorio nazionale, si applica fino al 31 dicembre 2006 (v. scheda Credito di imposta per i neo-assunti);

§      credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (c.d. Tremonti sud), in favore dei titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate espressamente indicate (articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001, successivamente più volte modificato). L’articolo 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha introdotto l’obbligo di preventiva istanza all’Agenzia delle entrate, per consentire il controllo della spesa. L’agevolazione si applica fino al 31 dicembre 2006 (v. scheda Credito di imposta per gli investimenti).

 

A fine di controllo della spesa, l’articolo 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, ha stabilito che i crediti d’imposta concessi dalle vigenti disposizioni di legge possano essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime (da rideterminarsi con la legge finanziaria, a decorrere dall’anno 2003). Pertanto, i soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili: l'avvenuto esaurimento è comunicato con decreto interdirigenziale pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La definizione della data iniziale per l’applicazione di queste disposizioni e delle modalità per il controllo dei relativi flussi è rimessa a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze[20].

Per i crediti d’imposta successivamente istituiti è stata quindi prevista l’applicazione di queste disposizioni o di equivalenti procedure (concessione del credito su previa istanza all’Agenzia delle entrate) volte ad assicurare che l’erogazione del beneficio sia contenuta nei limiti dell’onere finanziario annualmente prestabilito.

 

Misure agevolative di carattere indiretto sono state altresì adottate in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di altri soggetti, operanti nei settori dell’assistenza, della ricerca e della tutela dei beni culturali.

Così, l’articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha esteso alla totalità dei contribuenti la possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS e di altri soggetti espressamente indicati[21]. In precedenza la deduzione era ammessa esclusivamente per le donazioni effettuate da persone fisiche titolari di reddito d’impresa e da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), mentre per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa era prevista la misura meno favorevole della detrazione[22].

La deduzione è ammessa nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui.

Lo stesso articolo 14, comma 7, lettera a), ha inoltre introdotto, parimenti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, la possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali effettuate in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Tale deduzione non è subordinata a limiti d’importo.

Contestualmente, è stata estesa, in favore delle persone fisiche titolari di reddito d’impresa e dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), la possibilità di dedurre dal reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS e di altri soggetti espressamente indicati[23]. La deduzione è ammessa nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima complessiva di 70.000 euro annui. In precedenza la deduzione era ammessa entro limiti più ristretti[24].

Con vari interventi legislativi[25] è stato inoltre eliminato il limite d’importo (2 per cento del reddito d’impresa dichiarato) per la deduzione delle erogazioni liberali per il finanziamento della ricerca in favore delle università e delle istituzioni universitarie ed è stata estesa tale possibilità di deduzione alle erogazioni liberali con la stessa finalità, in favore di fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni, regolarmente riconosciute a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Infine, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), all’articolo 1, commi da 337 a 340, ha introdotto – in via sperimentale per l’anno 2006 – la facoltà di destinare al finanziamento di attività sociali e di ricerca una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (v. scheda: Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF).

Non ha invece subìto modificazioni la disciplina legislativa riguardante la destinazione dell’8 per mille, prevista dalla legge 20 maggio 1985, n. 222: sono state invece adottate disposizioni relative all’utilizzazione della quota di esso spettante alla diretta gestione dello Stato (v. scheda: L'8 per mille IRPEF di competenza statale).

 

Durante tutta la XIV legislatura è stata prorogata l’efficacia delle disposizioni relative alle detrazioni per interventi di ristrutturazioni edilizie.

Tale detrazione era stata introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998), con validità temporale per gli anni 1998 e 1999, ma è stata periodicamente riconfermata, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2006[26]. Tra gli interventi in materia si ricorda in particolare l’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), con il quale la detrazione è stata ridisciplinata nei seguenti punti:

§      riduzione dell’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione da 77.468,53 a 48.000 euro;

§      ampliamento della tipologia degli interventi ammessi alla detrazione, con inserimento di quelli volti alla bonifica dall'amianto;

§      precisazione circa la spettanza della detrazione in caso di trasferimento per atto inter vivos o mortis causa;

§      possibilità di ripartizione della detrazione in un minor numero di rate per i soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni.

Un’ulteriore agevolazione, per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2005, è consistita nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta del 10 per cento sulle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio[27]. Tale riduzione non è stata prorogata oltre il suddetto periodo; in conseguenza di ciò, l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha elevato dal 36 al 41 per cento la percentuale di spesa ammessa in detrazione dalle imposte dirette.

 

Una misura agevolativa intesa a favorire l’ammodernamento dei veicoli a motore circolanti, sia per il sostegno dell’industria e sia per promuovere la sostituzione con mezzi meno inquinanti, è stata introdotta dall’articolo 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, che ha previsto incentivi per la demolizione di autoveicoli, la cui efficacia, dapprima limitata al 31 dicembre 2002, è stata poi prorogata al 31 marzo 2003 dal D.L. 13 gennaio 2003, n. 2. A quest’effetto è stata concessa l’esenzione dalla tassa automobilistica, per tre annualità, nonché dall'imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo e dagli emolumenti spettanti agli uffici del Pubblico registro automobilistico, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto, in favore degli acquirenti di autoveicoli nuovi, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, a condizione che al momento dell'acquisto fosse consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 e successive, sull'inquinamento, che il venditore avrebbe provveduto ad avviare alla demolizione. Le stesse agevolazioni – esclusa l'esenzione relativa alla tassa automobilistica – erano concesse alle medesime condizioni per l’acquisto di autoveicoli usati, purché garantiti per un anno e sottoposti a specifica revisione.

 



[1]    La rimodulazione era diretta a contrastare il fenomeno del c.d. drenaggio fiscale (fiscal drag), ossia l’aumento della pressione fiscale dovuto, in ragione della progressività dell’IRPEF, a incrementi meramente nominali dei redditi (risultanti nel semplice mantenimento del valore reale dei redditi medesimi in presenza di inflazione).

[2]    Gli effetti dei due “moduli” della riforma dell’IRPEF sono esaminati nel Rapporto annuale dell’ISTAT – La situazione del Paese nel 2004, sezione: L’impatto redistributivo della riforma dell’Irpef.

[3]    È previsto un incremento dell’importo della deduzione pari a:

-        4.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati (esclusi i redditi da pensione);

-        4.000 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da pensione e assegni equiparati;

-        1.500 euro se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

      Gli incrementi sopra riportati non sono cumulabili tra loro.

[4]    La deduzione spetta in ragione del rapporto tra l’importo di 26.000 euro, aumentato degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo, e un importo di 26.000 euro. Essa può venire essere usufruita per intero ovvero in parte, a seconda del risultato di tale rapporto. In particolare:

-        se il rapporto è uguale o maggiore di uno, la deduzione compete per l’intero ammontare;

-        se il rapporto è uguale ad un numero compreso tra zero e uno, la deduzione spetterà in proporzione al risultato ottenuto;

-        se il rapporto è zero o minore, la deduzione non spetta.

[5]    Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 2003 sottolinea che il riconoscimento di tali detrazioni risponde a finalità in parte diverse da quelle perseguite dalle disposizioni previgenti. In particolare, mentre le detrazioni contemplate dalle precedenti disposizioni erano destinate al riconoscimento, ancorché in misura forfetaria, delle spese sostenute per la produzione dei redditi, le nuove detrazioni tendono invece al mantenimento della progressività dell’imposizione.

[6]    La clausola di salvaguardia è stata prorogata:

-        per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);

-        per l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziari per il 2005), con estensione alla disciplina antecedente l’introduzione del “secondo modulo” della riforma dell’IRPEF;

-        per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

      La clausola di salvaguardia era esplicitamente prevista anche all’articolo 3, lettera f), della legge n. 80 del 2003, recante la delega per la riforma del sistema fiscale statale.

[7]    Si ricorda che per deduzioni s’intendono gli importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Esse operano pertanto in modo diverso rispetto alle detrazioni, che invece vengono sottratte direttamente dall'imposta lorda dovuta.

[8]    L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

1.       il coniuge;

2.       i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3.       i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4.       i generi e le nuore;

5.       il suocero e la suocera;

6.       i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

[9]    Le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se il rapporto è pari a zero o minore, la deduzione non compete; se il rapporto è compreso tra zero ed 1, la deduzione spetta in misura proporzionale a tale rapporto.

[10] L’acconto dovuto per il 2006 è stabilito nella misura del 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le relative disposizioni nel periodo d'imposta precedente.

[11]  Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 344 del 2003 novella numerose disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), provvedendo nel contempo alla rinumerazione e alla ricollocazione degli articoli, nonché alla modifica della suddivisione interna del medesimo testo unico.

[12]  Tali utili costituiscono infatti la base imponibile dell’imposta sui redditi della società, ma sono anche un reddito imponibile per il soggetto che li riceve. Con il credito di imposta si consentiva al socio di recuperare l’IRPEG pagata dalla società.

[13]  La disciplina è stata modificata dall’articolo 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[14]  Per la disciplina di tale istituto relativamente ai soggetti IRPEF si vedano gli articoli 58 e 64 del TUIR.

[15]  In confronto alla disciplina previgente è stato aumentato il tetto massimo di detraibilità dell’imposta pagata all’estero, in quanto il limite attuale è costituito dal rapporto tra lo stesso numeratore (il reddito prodotto all’estero) e un denominatore che potrebbe essere inferiore (il reddito complessivo al netto delle perdite, rispetto allo stesso reddito al lordo delle perdite).

[16] Poi modificati dall’art. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, dall’art. 3, comma 122, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 3-quater, comma 1, del D.L. 3 agosto  2004, n. 220, e dall’art. 1, co. 481, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[17]  Il credito d’imposta consiste in una riduzione del debito d’imposta.

[18]  L’agevolazione per la partecipazione a fiere all’estero è stata giudicata incompatibile con il diritto comunitario [si veda la decisione della Commissione C (2004) 4746 del 14 dicembre 2004].

[19]  Il D.M. 1° agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2002, n. 183, dà attuazione all’articolo 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

[20] A ciò si è provveduto con i decreti ministeriali 1° agosto 2002 (Gazzetta ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183) e 7 febbraio 2003 (Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 2003, n. 35).

[21]  Gli altri soggetti che possono ricevere erogazioni liberali deducibili sono:

-        le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro nazionale di cui all’articolo 7, della legge n. 383 del 2000. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

-        le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004;

-        le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[22]  La detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, rimane comunque applicabile in alternativa alla deduzione.

[23]  Si tratta dei medesimi soggetti indicati con riferimento alla corrispondente misura riguardante le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa.

[24]  Il comma 2 dell’articolo 100 del TUIR – tuttora applicabile, in alternativa a quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005 – consente la deduzione dal reddito, fra l’altro, delle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato [lettera h)] e delle erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni di promozione sociale, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato [lettera l)].

[25]  L’articolo 14, comma 7, lettera b), del D.L. n. 35 del 2005 ha sostituto la lettera c) dell’articolo 100, comma 2, del TUIR. Successivamente l’articolo 1, comma 355, ha abrogato la ricordata disposizione del TUIR e il precedente comma 353 dello stesso articolo 1 ha disciplinato la fattispecie in maniera non del tutto coincidente con la disposizione abrogata.

[26]  Si veda, da ultimo, l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

[27]  Si veda l’articolo all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) e successive modificazioni e integrazioni.